bonus bebè 2020 prorogaIl messaggio n. 3104/2020 dell’Inps dell’11 agosto chiarisce i criteri istruttori per gli eventi (nascite, adozioni e affidamenti preadottivi) del 2020. Differenze con le regole gestionali delle precedenti annualità.


Bonus Bebè, il messaggio n. 3104 dell’Inps chiarisce i criteri istruttori per le nascite del 2020. Prorogata al 30 agosto la nuova scadenza.

Tre articoli per fornire chiarimenti e precisazioni. Ecco i criteri istruttori vigenti relativamente alle domande di assegno riferite agli eventi (nascite, adozioni e affidamenti preadottivi) avvenuti nel 2020. Si forniscono, inoltre, indicazioni sulla sospensione dei termini di cui all’articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Bonus bebè, criteri istruttori per le domande riferite alle nascite del 2020

Come già indicato nella Circolare n.26/2020, per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi dell’anno in corso sono stabilite nuovi limite ISEE.

L’assegno di natalità, anche detto bonus bebè oggi può esser richiesto anche nei seguenti casi:

  • Valore ISEE superiore alla soglia massima;
  • mancanza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Es. DSU non presentata, o ancora ISEE scaduto, o DSU senza l’indicazione del minore per il quale l’assegno è richiesto.

Deroghe non vigenti per gli eventi antecedenti al 2020.

Criteri istruttori in caso di assenza di ISEE (soli eventi del 2020)

Se al momento della presentazione della domanda di bonus bebè per nascite o adozioni nel 2020 manchi l’ISEE  la prestazione viene erogata ugualmente. L’importo erogato sarà nella sua misura minima di 80 euro/mese o di 96 euro/mese in caso di figlio successivo al primo.

Il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) viene autodichiarato nella domanda di prestazione. Il richiedente si assume la responsabilità in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Se l’INPS, a seguito dei dovuti controlli, ravviserà false autodichiarazioni procederà alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.

Qualora l’ISEE venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno può essere integrato dalla differenza eventualmente spettante.

Criteri istruttori in caso di ISEE con omissioni/difformità – eventi del 2020

Caso diverso è quello dell’ISEE presentato al momento della domanda o successivamente, ma che abbia omissioni e/o difformità. Trattasi dunque di un ISEE c.d.difforme relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali autodichiarati.

Il richiedente può regolarizzare la situazione in una delle modalità indicate nella circolare n. 26/2020 (nuova DSU, documentazione giustificativa, rettifica retroattiva, rinvio).

Per gli eventi del 2020 la regolarizzazione può essere effettuata entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni difformità (cfr. la circolare n. 26/2020 al paragrafo 4.2).

L’ISEE difforme comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” con la liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (o 96 euro in caso di figlio successivo al primo).

Non opera quindi la sospensione per ISEE con omissioni/difformità, se riferito all’anno 2020.

Criteri istruttori per le domande riferite agli eventi del 2017 e del 2019

Per le domande riferite agli eventi avvenuti nel 2017 e nel 2019 continua ad applicarsi integralmente la normativa di riferimento.

Pertanto per tali domande:

  • è necessaria la presentazione della DSU 2020 ai fini del rinnovo dell’ISEE per l’annualità 2020;
  • continua ad essere necessario il possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore alla sogliadi 25.000 euro anche per l’annualità 2020;
  • permane la decadenza della domanda in caso di superamento della soglia di legge di 25.000 euro. Se l’utente torna in possesso dei requisiti, salvo i casi di rettifica retroattiva dell’ISEE, è necessaria la presentazione di una nuova domanda (per la disciplina della decorrenza della prestazione si rinvia alla circolare n. 85/2019);
  • continuano a valere, anche per l’annualità 2020, le due fasce di ISEE previste dalla sopra citata normativa. In caso di ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro la rata mensile è di 80 euro – o 96 euro in caso di figlio successivo al primo. Se l’ISEE minorenni non è superiore a 7.000 euro la rata mensile è di 160 – o 192 euro in caso di figlio successivo al primo;
  • permane la sospensione dell’istruttoria fino alla regolarizzazione da parte dell’utente in caso di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE 2020;
  • continuano ad applicarsi, anche per il 2020, le istruzioni contenute nel messaggio n. 261/2017 nonché la circolare n. 85/2019.

Sospensione del decorso dei termini di cui all’articolo 34 del decreto c.d. “Cura Italia” a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

In base al DPCM 27 febbraio 2015 la domanda di bonus bebè è presentata entro 90 giorni dall’evento, ad esempio dalla nascita, la prestazione decorre dalla nascita stessa.

Se, invece, la domanda è tardiva (oltre i 90 giorni dalla nascita), il beneficio spetta dalla data (successiva) della  domanda con la perdita di tutte le mensilità arretrate.

Ma, a causa dell’emergenza epidemiologica, per quanto riguarda il Bonus bebè e le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il termine di 90 giorni, è rimasto sospeso.

Ha pertanto iniziato nuovamente a decorrere a partire dal 2 giugno 2020.

Conseguentemente, tutte le domande di assegno riferite agli eventi verificatisi nel predetto periodo si considerano tempestive se presentate entro 90 giorni a partire dal 2 giugno 2020, ossia entro il 30 agosto 2020.

La medesima sospensione dei termini opera anche per gli eventi antecedenti al 23 febbraio 2020 (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi), ovvero per quelli avvenuti sin dal 25 novembre 2019 (ossia nei 90 giorni antecedenti alla data del 23 febbraio 2020).

Anche per tali eventi il termine di 90 giorni si intende differito nel senso che le domande si considerano tempestive se presentate entro il 30 agosto 2020.

Deve considerarsi così del tutto superata, per effetto della normativa generale introdotta dall’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, la disciplina transitoria introdotta dall’Istituto con il messaggio n. 1099/2020.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it