A fornire chiarimenti su questa casistica è una recente Circolare fornita dall’INPS: arriverà una maggiorazione sul secondogenito.
Bonus Bebè 2020 per il secondo figlio: con la pubblicazione della circolare INPS n. 26 del 14 febbraio debutta il nuovo assegno di natalità senza limiti e con condizioni agevolate per le famiglie con ISEE basso.
La novità maggiore diventa una prestazione universalistica, riconosciuta anche ai contribuenti che superano il limite di valore del modello ISEE di 25.000 euro, soglia prevista fino allo scorso anno.
E in particolare sul secondo figlio c’è la possibilità di ottenere una maggiorazione sugli importi predefiniti.
Scopriamo come funziona e quali sono le novità.
Bonus Bebè 2020 per il secondo figlio
La circolare INPS n. 26 del 14 febbraio 2020 rende operative le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 che, oltre ad aver eliminato il limite di valore del modello ISEE quale requisito per fare domanda, ha rimodulato l’importo dell’assegno di natalità in tre scaglioni:
- 160 euro al mese (1.920 euro all’anno) per le famiglie con Isee fino a 7.000 euro;
- 120 euro al mese (1.440 euro all’anno) per le famiglie con Isee non superiore ai 40 mila euro;
- 80 euro al mese (960 euro all’anno) per le famiglie con Isee superiore a 40 mila euro euro.
Per quanto riguarda la questione secondo figlio gli importi cambiano: infatti in questi casi, l’importo verrà aumentato del 20%. Quindi nel caso di famiglie con Isee fino a 7 mila euro, l’assegno quindi sarà di 192 euro, e 144 euro per chi ha un reddito non superiore ai 40 mila euro.
In caso di parto gemellare, o di adozione multipla nello stesso anno, spetterà invece un assegno per ciascun figlio.
La legge di Bilancio 2020, oltre a prorogare il bonus, ha anche ampliato il beneficio per tutti i bimbi nati e adottati nel corso del 2020 (fino al 31 dicembre compreso).
Le novità del Bonus previste per quest’anno
Nello specifico, si riepilogano le novità e principi generali che continuano a trovare applicazione:
- Corresponsione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
- Status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria)
- Residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;
- Importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE, in particolare dell’ISEE minorenni del bambino per il quale l’assegno è richiesto
- Previsioni di spesa riferite alle mensilità in scadenza nei singoli anni solari e non al solo anno in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla prestazione
- L’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (legge n. 184/1983) disposto nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Questo fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo;
- Nei casi di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore che ricade nel 2020 e successivo affidamento temporaneo a persone singole o famiglie (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. del 27/02/2015), la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario dopo quella del genitore o in luogo del genitore (cfr. il messaggio n. 261/2017 e la circolare n. 93/2015);
- In ipotesi di genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore;
- La domanda deve essere corredata dal modulo “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it;
- L’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
A questo link il testo completo della Circolare.
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