bonus-bebe-2018-rinnovo-iseeBonus Bebè 2018, il rinnovo ISEE entro quando va fatto? Le indicazioni dell’INPS sul rinnovo, per evitare di perdere il beneficio.


Bonus Bebè, Quando bisogna rinnovare la dichiarazione ISEE? L’Inps invita gli utenti a rinnovare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rilascio dell’Isee entro il 2018 per non decadere dall’incentivo alla natalità.

 

I genitori che non hanno presentato la DSU per l’anno in corso sono tenuti a farlo entro il 31 dicembre 2018 per consentire all’Inps di riprendere il pagamento delle prestazioni relative al cd. bonus bebè relative all’anno 2018 e per evitare la decadenza del beneficio. Il bonus, come noto, spetta se il nucleo familiare non supera un Isee pari a 25 mila euro: fino a 7 mila è pari a 160 euro mensili, cioè 1.920 euro annui; oltre 7mila e fino a 25 mila è pari a 80 euro mensili, cioè 960 euro annui. Lo precisa il messaggio 4569/2018 pubblicato dall’Istituto di Previdenza.

 

L’avviso dell’Inps è rivolto, in particolare, a quanti hanno fatto domanda di bonus negli anni 2015, 2016 e 2017 e non hanno presentato la Dsu per il rilascio dell’lsee del 2018. Da controlli, spiega l’Inps, risulta che sono molti gli utenti in queste condizioni per cui è stata loro sospesa l’erogazione dell’assegno per l’anno in corso. Per riprendere il pagamento delle mensilità 2018, pertanto, è necessario che sia presentata la Dsu per il 2018 entro il prossimo 31 dicembre.

 

La DSU va rinnovata ogni anno

 

Al riguardo, il documento ricorda che la sussistenza di un Isee in corso di validità nei singoli anni di concessione del bonus è requisito previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno, ma anche per la prosecuzione del bonus negli anni successivi. Per tale ragione il requisito Isee, unitamente agli altri requisiti, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura del bonus.

 

Peraltro, aggiunge l’Inps, la mancata presentazione della Dsu entro il 31 dicembre 2018 ha come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per il 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata negli anni precedenti. In tal evenienza, potrà essere presentata una nuova domanda nel 2019, per il periodo residuo, senza più possibilità però di recupero delle mensilità 2018 (cioè con attivazione del beneficio dalla data di presentazione della domanda).

 

Con l’occasione l’Inps ribadisce che, in via generale, le Dsu hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione. Ne deriva che, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario rinnovi la Dsu, ai fini della verifica annuale dell’Isee, per ciascun anno di spettanza del beneficio.

 

Per questa ragione l’Inps invita gli aventi diritto al bonus nel 2019, inclusi quelli che hanno presentato o presenteranno la Dsu entro il 31 dicembre, a presentare tempestivamente la nuova Dsu, sin dal 1° gennaio 2019, in modo da consentire all’Inps la verifica della permanenza dei requisiti e, conseguentemente, garantire l’erogazione puntuale delle mensilità di assegno spettanti per il 2018.

 

Gli effetti

 

L’istituto illustra quindi gli effetti della mancata presentazione della DSU con riguardo alla nascita di un figlio avvenuta nel maggio del 2017. I genitori hanno presentato la DSU a giugno 2017 e la domanda di assegno di natalità a luglio 2017 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). Il genitore, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2017. Se il genitore si è dimenticato di presentare la DSU per il 2018 l’Istituto sospende l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2018.

 

A questo punto se il genitore presenta la DSU entro il 31 dicembre 2018 la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2018 arretrate.  Se il genitore non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2018 la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2017 decade e le mensilità dell’anno 2018 non possono più essere corrisposte.

 

In questo caso il genitore potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2019; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2019, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2018.