bonus-assunzioni-donne-giovani-under-36La Commissione UE autorizza i due aiuti di stato richiesti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: arriva così l’ok ai bonus con agevolazioni per le assunzioni di donne e giovani under 36.


Grazie a queste misure saranno disponibili circa 535 milioni di euro per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.

I regimi sono stati approvati nell’ambito del quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 per sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili.

Bonus assunzioni donne e giovani under 36, come funziona?

Si prevede, in sintesi, un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore finanziario e del lavoro domestico, per assunzioni nel periodo compreso tra il primo luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Le agevolazioni riguardano:

  • le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani lavoratori (soggetti che non abbiano compiuto il 36esimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa)
  • le assunzioni di donne svantaggiate con contratto a tempo determinato, indeterminato, nonché per le trasformazioni dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Assunzione giovani under 36

L’Inps, con la Circolare del 22 giugno 2023, n. 57 ha fornito le istruzioni operative per la concreta fruizione dell’esonero inerente all’assunzione di giovani lavoratori under 36.

La decontribuzione si riconosce, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, per tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Le misure in trattazione non si applicano nei confronti della Pubblica amministrazione.

Infine, tenuto conto che le misure in trattazione sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis and Transition Framework, si rappresenta che sono escluse dall’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:

  • le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
  • le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.

Qui il testo completo della Circolare.

Assunzioni donne svantaggiate

Infine sempre l’Inps, con la Circolare del 23 giugno 2023, n. 58, ha fornito le istruzioni operative per la concreta fruizione dell’esonero inerente all’assunzione di donne svantaggiate.

Hanno diritto al riconoscimento delle agevolazioni:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, o a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

  • le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali e le istituzioni educative;
  • le Aziende e Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le Università;
  • gli Istituti autonomi per case popolari e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), comunque denominate, che non siano qualificate dalla legge istitutiva quali enti pubblici economici;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN).

Qui il testo completo della Circolare.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it