La Corte, con la Sentenza n. C-395/12, storce di nuovo il naso sui subappalti italiani, ribadendo la contrarietà all’esclusione in caso di carenze dei subaffidatari.
Nuova bocciatura della Corte UE sui subappalti italiani: la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.
A chiamare in causa la Corte Ue è stato il Tar Lazio. La sentenza riguarda un ricorso presentato da Tim contro l’esclusione da una gara Consip bandita nel 2016.
Bocciatura Corte UE sui subappalti italiani: ecco il motivo
In primo luogo la Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione non impedisce che una normativa nazionale, possa prevedere l’esclusione qualora a carico di uno dei subappaltatori o Imprese menzionati nell’offerta venga constatato un motivo per farlo.
Tuttavia critica l’automatismo in questo processo, senza dare all’impresa la possibilità di dimostrare la propria affidabilità malgrado la constatazione di una violazione.
Infatti, secondo la Corte, la normativa italiana prevede in modo generale e astratto l’esclusione automatica dell’operatore economico, indipendentemente dalle circostanze in cui si è verificata tale violazione. E stabilisce dunque una presunzione assoluta secondo cui l’operatore economico deve essere escluso per qualsiasi violazione imputabile ad uno dei suoi subappaltatori.
Questo accada senza che si lasci all’amministrazione aggiudicatrice la facoltà di valutare, caso per caso, le particolari circostanze del caso di specie. E senza che all’operatore economico si dia la possibilità di dimostrare la propria affidabilità malgrado la constatazione di detta violazione.
In particolare, una normativa siffatta non permette all’amministrazione aggiudicatrice di tenere conto, ai fini della valutazione della situazione, di una serie di fattori pertinenti, come:
- i mezzi di cui l’operatore economico che ha presentato l’offerta disponeva per verificare l’esistenza di una violazione in capo ai subappaltatori,
- o la presenza di un’indicazione, nella sua offerta, della propria capacità di eseguire l’appalto senza avvalersi necessariamente del subappaltatore in questione.
Date tali circostanze, una normativa nazionale che preveda una siffatta esclusione automatica dell’operatore economico che ha presentato l’offerta viola il principio di proporzionalità. Eccedendo così il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri.
A questo link il testo completo della Sentenza.