Il ministero dell’Interno ha emanato la Circolare 1/2018 che fornisce i primi chiarimenti ai Comuni sul Biotestamento.


Il ministero dell’Interno ha emanato la Circolare 1/2018 per fornire alcune prime istruzioni operative ai Comuni per l’attuazione della Legge 219/2017 recante le nuove norme sul biotestamento. Entrata in vigore il 31 gennaio scorso.

 

In particolare, il Ministero dell’Interno fornisce alcuni chiarimenti circa ruolo e specifiche attività in capo all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza del disponente. Il Ministero infatti indica che per il biotestamento non sussiste l’obbligo di istituzione di un nuovo Registro. Ma solo di registrazione delle DAT ricevute in un apposito elenco, dopo averne verificato i presupposti di consegna.

 

Nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministero della Salute previsto dall’art. 1 comma 419 della Legge di Bilancio 2018 in merito alle modalità di trasmissione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT. Queste sono trasmesse alle strutture sanitarie da parte dei Comuni. Questi ultimi dovranno provvedere alla conservazione delle DAT nel rispetto dei principi di riservatezza dei dati personali.

 

Con il biotestamento tutti i cittadini hanno diritto ad esprimere ora, consegnandole ai Comuni che hanno un registro, ad un notaio, lettere firmate autenticate con le loro decisioni future in materia  sanitaria.

 

Lungamente meditato e scritto, autenticato, dato in copia al fiduciario e depositato in un luogo sicuro. Così adesso resta da vedere se il biotestamento sarà rispettato il giorno in cui servirà. Da oggi è il banco di prova, per tutti: amministratori, uffici pubblici, ospedali.