Bingo online, nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo regolamento entra in vigore.
Alla roulette della Gazzetta Ufficiale il Bingo online – giocabile 24 ore su 24 e sette giorni su sette – batte sul tempo la stretta alla ludopatia decisa lunedì dal Consiglio dei Ministri. Ecco cosa c’è di nuovo nella Gazzetta Ufficiale e cosa cambia.
Bingo Online: la Gazzetta Ufficiale detta le nuove regole
Ecco cosa è stabilito nel DECRETO 6 febbraio 2018, n. 82, Regolamento recante disciplina del gioco del Bingo con partecipazione a distanza, pubblicato in GU Serie Generale n.151 del 02-07-2018.
Il bingo con partecipazione a distanza consiste nell’estrazione progressiva di massimo 100 elementi alfanumerici o simbolici e prevede l’assegnazione di uno o piu’ premi, avendo i giocatori come unita’ di gioco una o piu’ cartelle su cui sono visualizzati elementi diversi, in numero prestabilito tra quelli oggetto di estrazione, determinati dal generatore di numeri casuali.
Il bingo con partecipazione a distanza puo’ essere offerto, in conformita’ con le modalita’ definite con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per sette giorni alla settimana senza limitazione di orario, dai concessionari di cui all’articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzati all’esercizio e alla raccolta del bingo a distanza. 3. Con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le condizioni generali di gioco, le relative regole tecniche e la posta unitaria di partecipazione al gioco e ogni ulteriore aspetto relativo alla disciplina del bingo con partecipazione a distanza.
Al gioco del bingo a distanza si applica l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, nella misura dell’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle, ai sensi dell’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 2. L’imposta unica e’ stabilita, ai sensi del comma 945 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. 3. Con provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti:
a) le modalita’ di versamento dell’imposta unica, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
b) l’importo minimo da destinare al montepremi;
c) l’importo da destinare al jackpot; d) la misura del compenso del concessionario.