Bestemmia davanti alla Scuola: una multa di 100 euro per un genitore che ha imprecato in maniera blasfema di fronte all’istituto scolastico frequentato dal figlio.
L’episodio è avvenuto ad Albisola, nel Savonese, ed ha come protagonista un papà di 40 anni, alle prese – come ogni mattina – con il rito di accompagnare il figlio a scuola.
Stando al racconto di uno dei Vigili urbani che ha notificato una multa, si aveva a che fare con un uomo che “ad alta voce ha bestemmiato davanti a dei bambini”. Pertanto si è applicata nel suo caso la sanzione amministrativa prevista per i casi di blasfemia anche perché l’uomo si trovava proprio di fronte a una scuola.
L’uomo, riporta il quotidiano La Stampa, aveva lasciato l’auto sulle strisce pedonali ed era stato invitato a spostarla, proprio mentre i genitori stavano accompagnando i figli a scuola. L’automobilista, che stava facendo scendere i suoi figli dal veicolo, ha reagito urlando una bestemmia.
Il reato di blasfemia
Fino al 1999, in Italia era prevista dal codice penale come reato, inserita fra le contravvenzioni «concernenti la polizia dei costumi». La formulazione originaria (del 1930) dell’articolo 724 del codice penale puniva solo l’offesa alla religione cattolica, ma nel tempo maturò la convinzione che tale limitazione fosse lesiva del principio di uguaglianza: si sostenne che per effetto del Concordato del 1984 sarebbe dovuta cadere la denominazione di «religione dello Stato» e con essa la differenziazione fra i diversi credi religiosi. Si iniziò perciò a discutere se prevedere anche l’offesa ad altri credi.
Con la sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 della Corte Costituzionale si estese la condotta sanzionabile all’offesa alla divinità venerata in ogni credo religioso, non più solo a quella venerata nella religione cattolica.
La corte sostenne:
«si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza» e dichiarò così l’illegittimità costituzionale dell’art. 724, primo comma, del c. penale, cioè quello che definiva il Cattolicesimo religione di Stato («o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato»).
Dal 1999 La bestemmia non ricade più tra i reati: è considerata un illecito amministrativo, essendo stata depenalizzata con la legge 25 giugno 1999, n. 205. La versione attuale (vigente) dell’articolo 724 (“Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti”) è la seguente:
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309. […] La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.»