super ammortamentiÈ sufficiente attenersi al tenore letterale delle specifiche disposizioni agevolative introdotte dall’ultima legge di stabilità per avere la certezza di rientrare nell’ambito applicativo.

 

Per individuare quali beni materiali strumentali siano “superammortizzabili” è necessario cercare lo specifico coefficiente di ammortamento fissato dal Dm del 31 dicembre 1988, verificando che superi la soglia del 6,5%, e non applicare le “formule” previste dagli articoli 102-bis e 104 del Tuir. Lo afferma la risoluzione 74/E del 14 settembre 2016.

 

I beni materiali, per i quali sono sorti dubbi in merito alla possibilità di usufruire dell’agevolazione introdotta dalla Stabilità 2016 (commi 91-93, legge 208/2015), sono gli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività di distribuzione di gas naturale. Un’attività “regolata” (condizione prevista dalle disposizioni di favore), ai fini dell’ammortamento dei costi d’acquisto dei beni utili all’esercizio dell’impresa, dall’articolo 102-bis del Tuir che dispone, per la determinazione delle quote, l’applicazione di una determinata formula, tendente all’abbattimento dell’aliquota.
 

L’agevolazione in argomento, in sintesi, concede la possibilità, ai titolari di reddito d’impresa e a professionisti e artisti, di usufruire di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione sostenuto per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (comma 91). A stabilire quali beni ne possono beneficiare è, invece, il successivo comma 93, secondo il quale l’agevolazione non si applica agli “investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 (…) stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3”.
 

Ciò premesso, la perplessità sta nel fatto che, facendo riferimento al Tuir, i beni materiali strumentali utilizzati per la distribuzione di gas naturale sarebbero esclusi dal bonus; al contrario, applicando alla lettera la disposizione della Stabilità, quindi controllando l’aliquota fiscale “teoricamente” applicabile ai beni in base al decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, vi rientrerebbero.
Secondo il parere dell’Agenzia, i coefficienti d’ammortamento a cui bisogna far riferimento sono quelli fissati dal Dm.
 

Lo stesso discorso vale per i beni gratuitamente devolvibili (articolo 104 del Tuir); anche in questo caso, fa fede il richiamato decreto, sia per l’esclusione dall’ambito applicativo dell’agevolazione sia per la fruizione della maggiorazione.