piccole impreseLa legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015) ha introdotto una serie di disposizioni agevolative in materia di fuoriuscita di determinate tipologie di beni dal perimetro dell’impresa, prevedendo un regime impositivo di favore tanto ai fini delle imposte dirette quanto ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

 

In particolare, i commi 115-121 dell’articolo unico della legge prevedono specifiche agevolazioni a favore di soggetti esercenti attività d’impresa (società e imprenditori individuali) che intendano escludere dall’ambito dell’impresa determinate tipologie di beni.

 

Le operazioni agevolate sono le seguenti:

 

 

  • assegnazione e cessione di beni ai soci
  • trasformazione in società semplice
  • estromissione di beni immobili

 

 

Le tre tipologie di operazioni, pur essendo differenti nei loro effetti e nella loro disciplina civilistica, sono accomunate dalla sottoposizione al medesimo regime fiscale agevolato, come previsto dai ricordati commi 115-121.

 

Con il presente contributo si intende fornire un quadro di sintesi della nuova disciplina. A tal fine, l’attenzione verrà focalizzata in particolare sull’assegnazione/cessione di beni ai soci(ambito soggettivo ed oggettivo, presupposti e condizioni richiesti dalla legge, profili temporali, misura delle agevolazioni, effetti per i soci e connessi obblighi dichiarativi), dato che il legislatore espressamente prevede che le disposizioni agevolative per essa previste si applicano anche alle distinte ipotesi della trasformazione in società semplice e dell’estromissione di beni immobili. Con riferimento a queste ultime, naturalmente, si darà conto delle peculiarità che le caratterizzano.

 

Assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci

 

Ambito soggettivo

 

Il comma 115 delinea, innanzitutto, l’ambito soggettivo del regime agevolato in materia di assegnazione/cessione di beni ai soci, stabilendo che di esso possono beneficiare le:

 

 

  • società in nome collettivo (Snc)
  • società in accomandita semplice (Sas)
  • società a responsabilità limitata (Srl)
  • società per azioni (Spa)
  • società in accomandita per azioni (Sapa).

 

 

Pertanto, le società (rientranti in una delle suindicate tipologie) che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci determinate tipologie di beni, possono applicare il regime impositivo di favore disciplinato dai commi successivi. La platea di contribuenti interessati dalla nuova disciplina è, quindi, potenzialmente molto ampia: tutte le società “commerciali”, sia di persone sia di capitali.

 

Tali società, al fine di beneficiare del regime agevolato, possono scegliere tra due soluzioni alternative:

 

 

  • assegnazione (agevolata) di beni ai soci
  • cessione (agevolata) di beni ai soci.

 

 

Si precisa che, dal punto di vista della disciplina civilistica, l’assegnazione di beni ai soci consiste nell’operazione in virtù della quale la società distribuisce una parte del proprio patrimonio netto ai soci, correlativamente annullando proprie riserve (di utili, di capitale o in sospensione d’imposta). La cessione di beni ai soci, invece, non determina una diminuzione del patrimonio netto della società, essendo effettuata esclusivamente sulla base di un corrispettivo, senza comportare l’annullamento di riserve di patrimonio netto.

 

Ambito oggettivo

 

L’ambito oggettivo del regime di favore, ovverosia la tipologia di beni che possono formare oggetto dell’assegnazione o della cessione agevolata, è delineato dallo stesso comma 115. Si tratta dei:

 

 

  • beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del Tuir
  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

 

 

Orbene, ferma restando l’agevolabilità dei beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, qualche precisazione si rende necessaria rispetto ai beni immobili. Il comma 115, infatti, precisa che possono formare oggetto di assegnazione e di cessione (agevolata) ai soci solo i beni immobili “diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo” del Tuir, diversi, cioè, da quelli “utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore”.

 

In virtù di tale precisazione, quindi, sono esclusi dall’agevolazione:

 

 

  • i beni immobili strumentali per destinazione
  • i beni immobili patrimonio e i beni immobili strumentali per natura che siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della società

 

 

Sono, invece, agevolabili:

 

 

  • i beni immobili strumentali per natura, non direttamente utilizzati per l’esercizio dell’impresa
  • gli immobili patrimonio, disciplinati fiscalmente dall’articolo 90 Tuir (abitazioni/terreni sia agricoli sia edificabili locati a terzi ovvero non utilizzati per l’esercizio dell’attività)
  • i beni immobili merce (indipendentemente dalla categoria catastale), alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.

 

 

I terreni agricoli utilizzati per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento di animali, in quanto in tal modo impiegati dalla società nell’esercizio dell’impresa, non possono essere assegnati o ceduti in modo agevolato ai soci.

 

 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI ASSEGNAZIONE/CESSIONE
Immobile A/3 merce Agevolabile
Immobile A/3 locato Agevolabile
Immobile D/1 locato Agevolabile
Immobile D/1 utilizzato direttamente Non agevolabile
Immobile D/1 merce Agevolabile
Immobile A/3 utilizzato direttamente Non agevolabile