solvibilita impreseIn caso di assegnazione, sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8%. Dopo aver delineato l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del regime di favore, occorre indicare lecondizioni richieste dalla legge per beneficiare dell’agevolazione.

 

Il riferimento normativo è rappresentato ancora dal comma 115 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, dalla cui lettura si ricava che, ai fini della fruizione del regime de quo, è necessario che:

 

– l’assegnazione (o la cessione) sia effettuata entro il 30 settembre 2016

 

– tutti i soci beneficiari risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (quindi, entro il 31 gennaio 2016), in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

 

Misura dell’agevolazione: l’imposta sostitutiva

 

Il comma 116 definisce il quantum dell’agevolazione, indicando la misura dell’imposta sostitutiva applicabile all’operazione di assegnazione/cessione ai fini Ires e Irap.
In particolare, la disposizione in commento stabilisce che “sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (…) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% (…)“.

 

Tuttavia, il medesimo comma stabilisce che la misura dell’imposta sostitutiva è del 10,5% “per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione o cessione (…)“. Pertanto, dato che l’assegnazione (o la cessione) può essere effettuata entro il 30 settembre 2016, ai fini della esatta individuazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, è necessario fare riferimento ai periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015. Qualora “in almeno due” di questi tre periodi d’imposta (precedenti al 2016, cioè a quello in corso al momento della assegnazione/cessione) la società debba essere considerata non operativa (ai sensi dell’articolo 30, comma 1, legge 724/1994), troverà applicazione l’aliquota del 10,5%. In caso contrario, l’aliquota applicabile sarà quella dell’8%.

 

Tabella Esempi

 

 

Anno imposta 2013 Anno imposta 2014 Anno imposta 2015 Imposta sostitutiva
Operativa Operativa Operativa 8%
Non operativa Non operativa Non operativa 10,5%
Non operativa Operativa Operativa 8%
Operativa Non operativa Operativa 8%
Operativa Non operativa Non operativa 10,5%
Operativa Operativa Non operativa 8%
Non operativa Non operativa Operativa 10,5%

 

 

L’aliquota d’imposta sostitutiva (8% o 10,5%, a seconda dei casi) deve essere applicata a una specifica base di calcolo data dalla differenza tra:

 

 

  • il valore normale dei beni assegnati (o ceduti), determinato ex articolo 9 del Tuir e
  • il costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni, determinato ex articolo 110, comma 1, Tuir.

 

 

Il comma 117 prevede una possibile deroga circa le modalità di determinazione del valore normale, qualora oggetto dell’assegnazione o della cessione siano beni immobili. Viene stabilito, infatti, che “per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 DPR 131/1986“.

 

L’ultimo periodo del comma 117, inoltre, precisa che, in caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo – se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 Tuir oppure in base al valore catastale (articolo 52, comma 4, Dpr 131/1986) – è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

 

Infine, l’ultimo periodo del comma 116 stabilisce che le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. La questione non si pone in caso di cessione in quanto essa non comporta l’annullamento, né il trasferimento, di riserve.