La presunzione vale anche per le imposte dirette, ma in tale caso non basta da sola a giustificare l’accertamento e la prova contraria è suscettibile di libera valutazione da parte del giudice.
La Corte di cassazione, con la sentenza 18722/2014, torna a occuparsi degli accertamenti induttivi e, in particolare, delle condizioni e dei termini applicativi dell’articolo 53 del Dpr 633/1972 che, in materia di Iva, testualmente dispone: “Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell’impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà”.
In particolare, il Collegio giudicante ribadisce che, ai fini Iva, costituisce ius receptum che la presunzione legale (relativa) di cessione indicata dalla richiamata norma possa operare anche se i beni risultano in carico all’azienda sulla base di annotazioni provvisorie contenute – come nella specie – nelle schede di magazzino (cfr Cassazione, 16 dicembre 2011, n. 27195; 13 giugno 2012, n. 9628; 25 luglio 2002, n. 10947).
In questo caso, le prove contrarie che il contribuente è onerato dal fornire per vincere la presunzione legale sono solo quelle tipizzate dall’articolo 53 (cfr Cassazione, 10 marzo 2008, n. 6349; 10 giugno 2008, n. 15312; 19 febbraio 2009, n. 3999).
Poste tali premesse, i Giudici di legittimità precisano che, per il “principio di unitarietà dell’ordinamento”, la medesima presunzione di cessione può fondare anche l’accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette. Con la differenza, peraltro, che in questo secondo caso il mancato rinvenimento dei beni non opera come presunzione legale di cessione, bensì come semplice presunzione, che, come tale, da sola non può essere sufficiente a giustificare l’accertamento. E la prova contraria – che deve essere fornita attraverso obiettivi riscontri – è suscettibile di libera valutazione da parte del giudice.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate