Per riconoscere lo “sconto” fiscale occorre indagare in modo rigoroso sul presupposto oggettivo dell’agevolazione ovvero sull’attività concretamente svolta dall’ente.
La riduzione alla metà dell’aliquota Ires, normativamente prevista in favore degli enti ecclesiastici, richiede non solo il criterio meramente soggettivo, quale la qualifica dell’ente, ma anche il requisito oggettivo della natura dell’attività svolta in concreto dall’ente stesso. È il principio di diritto ribadito dalla suprema Corte, con l’ordinanza n. 25586 del 13 dicembre 2016.
La vicenda processuale
A un ente che gestisce un pensionato viene notificato un avviso di accertamento per il recupero della maggiore imposta Ires per effetto del mancato riconoscimento dell’aliquota dimezzata, prevista dall’articolo 6 del Dpr 601/1973.
I giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, nell’accogliere il ricorso del contribuente, annullano l’avviso di accertamento. In particolare, la Ctr reputa “troppo restrittiva”, nel caso di specie, l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, sia perché non si riescono a individuare, in generale, le attività che possono usufruire della riduzione dell’aliquota sia perché il pensionato è una struttura ricettiva che accoglie esclusivamente studentesse lavoratrici per brevi periodi di tempo, con evidenti obiettivi sociali.
Ricorre in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo che la Ctr avrebbe riconosciuto l’applicabilità del beneficio in forza di un criterio meramente soggettivo, la qualifica dell’ente, senza prendere in considerazione, la natura dell’attività concretamente svolta.
La pronuncia della Cassazione
Nell’accogliere il ricorso del Fisco, i Supremi giudici hanno ribadito il consolidato orientamento di legittimità in base al quale l’agevolazione di cui all’articolo 6 del Dpr 601/1973, richiede non solo il requisito soggettivo attinente alla natura dell’ente ma anche quello oggettivo del carattere non prevalentemente commerciale dell’attività concretamente svolta.
Osservazioni
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l’agevolazione di cui all’articolo 6, lettera h), del Dpr 601/1973 (pro tempore vigente), che prevede la riduzione alla metà dell’aliquota Ires a favore degli enti equiparati a quelli di beneficienza o istruzione, come gli enti ecclesiastici, con fini di religione e di culto, non solo richiede che detti enti siano sorti con gli enunciati fini, ma occorre anche accertare l’attività in concreto svolta, che non deve avere carattere commerciale, in via esclusiva o principale; inoltre, in presenza di un’attività commerciale di tipo non prevalente, la stessa deve essere in rapporto di strumentalità diretta e immediata con quei fini di religione e di culto e, quindi, non deve limitarsi a perseguire il procacciamento dei mezzi economici occorrenti, dovendo altrimenti essere classificata come “attività diversa”, soggetta all’ordinaria tassazione (cfr Cassazione 1633/1995).
I giudici di legittimità, nel motivare il decisum, fanno leva anche sul carattere eccezionale della norma agevolativa, potendo, pertanto, essere applicata solo a fronte delle attività specificamente previste. Ad abundantiam, viene richiamato il filone giurisprudenziale (cfr Cassazione 13970/2016) secondo cui analogamente, in materia di Ici, lo svolgimento di attività di assistenza o di altre attività equiparate, senza le modalità di un’attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo necessario ai fini dell’agevolazione e va accertato in concreto, con criteri di rigorosità, e, dunque, verificando le caratteristiche della “clientela” ospitata, della durata dell’apertura della struttura e, soprattutto, dell’importo delle rette, che deve essere significativamente ridotto rispetto ai “prezzi di mercato”, per evitare un’alterazione del regime di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di Stato.
Nel caso di specie, l’ufficio ha provato che il pensionato costituisce di fatto un’attività alberghiera, aperta al pubblico e gestita in modo imprenditoriale secondo una logica di mercato; a ciò, si contrappone la generica affermazione della Commissione regionale, secondo cui il pensionato accoglie studentesse lavoratrici per brevi periodi di tempo.
Ne deriva la cassazione della sentenza della Ctr per aver omesso di indagare in modo rigoroso sul presupposto oggettivo dell’agevolazione ovvero sull’attività concretamente svolta dall’ente.
In conclusione, il beneficio del dimezzamento dell’aliquota Ires, di carattere eccezionale, spetta a condizione che l’ente sia equiparabile a quelli di beneficenza o istruzione come gli enti ecclesiastici, con fini di religione o di culto, e che l’attività in concreto svolta non abbia carattere commerciale o che l’eventuale carattere commerciale non sia prevalente e, in ogni caso, sia in rapporto di strumentalità con i fini di culto e religione.