benefici-gasolio-settore-trasportoBenefici sul gasolio nel settore del trasporto: la nota dell’Agenzia delle Dogane comunicato, in relazione ai consumi effettuati, l’importo dei benefici.


Agli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in conto proprio che per conto terzi, è riconosciuto un beneficio connesso con la spesa sostenuta per il rifornimento di carburante di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t(c.d.” caro petrolio”).

 

Con la recente Nota del 25/09/2018 (scaricala qui) l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che, in relazione ai consumi effettuati tra l’1/07 ed il 30/09 il beneficio è pari a € 214,18 per 1.000 di prodotto.

 

Relativamente ai consumi effettuati nel 3° trimestre 2018 è necessario presentare apposita istanza all’Agenzia delle Dogane entro il prossimo 31/10/2018.

 

Con riferimento all’agevolazione in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2018.

 

Chi ne beneficia?

 

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

 

a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

 

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

 

b) l’attività di trasporto persone svolta da:

 

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

 

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.