La legge stabilisce che i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, comunque costituiti, devono calcolare il valore della produzione netta, come gli organismi non commerciali.
Pur essendo considerati enti creditizi, i Confidi determinano la base imponibile Irap come gli enti non commerciali, con il metodo retributivo e l’aliquota del 3,9%.
Con la risoluzione n. 5/E del 19 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate concorda con il fatto che la sola sussistenza del requisito soggettivo non basta a giustificare l’applicazione del regime proprio delle banche e degli altri soggetti finanziari, a cui è riservata l’aliquota maggiorata del 4,65 per cento.
In sostanza, i tecnici del Fisco, chiamati a fornire una consulenza giuridica sull’argomento, condividono la tesi dell’interlocutore, perché scritta a chiare lettere nelle disposizioni di legge che, in sintesi, riepiloghiamo.
I “consorzi di garanzia collettiva dei fidi”, nati per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, svolgono una funzione di “ponte” tra realtà produttiva e istituti di credito. La disciplina che li riguarda è la stessa delle banche, il Testo unico bancario (Dlgs 385/1993).
La collocazione nelle “righe” del Tub porterebbe a pensare che tutte le disposizioni tributarie riservate ai soggetti finanziari siano, per riflesso, applicabili anche ai Confidi. Non è così.
Il legislatore, infatti, con l’articolo 13, comma 47, del Dl 269/2003 (legge-quadro sul riordino delle norme in materia di Confidi), ha stabilito che tali soggetti, comunque costituiti, devono determinare, in ogni caso, il valore della produzione netta, ai fini Irap, secondo le modalità descritte dall’articolo 10, comma 1, del Dlgs 446/1997. Vale a dire, le stesse modalità previste per gli enti privati non commerciali che, come anticipato, calcolano la base imponibile Irap con il metodo retributivo, a cui applicano l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento.
Pertanto, l’aliquota Irap maggiorata, prevista per le banche, non sfiora i consorzi in argomento. Implicitamente, la risposta si trova anche nel modello Irap, dove i Confidi, da subito, sono stati inseriti nella sezione riservata a coloro che svolgono attività industriali e commerciali, come le cooperative edilizie, e non in quella assegnata alle banche e agli altri operatori finanziari, pur sapendo che si trattava, comunque, di soggetti finanziari.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Paola Pullella Lucano