appalti, massimo ribassoTeoricamente doveva scattare da subito la limitazione del massimo ribasso: assegnare i contratti tenendo conto solo del prezzo doveva essere possibile solo per le opere sotto il milione. Negli altri casi diventerebbe obbligatoria l’offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo più qualità). Massimo ribasso vietato, secondo la norma, da subito anche per i servizi di progettazione, quelli ad alta intensità di manodopera (costo del personale oltre il 50%), ristorazione scolastica e ospedaliera.

 

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (che coniuga offerta economica e offerta tecnica) diviene il criterio di aggiudicazione preferenziale, nonchè obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Il massimo ribasso era uno dei criteri di assegnazione degli appalti; la cancellazione dell’istituto del massimo ribasso preclude la possibilità di assegnare le commesse soltanto sulla base del prezzo offerto dalle imprese.

 

Un bando pubblicato dopo il 18 aprile, comunque sia, per l’affidamento di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione dovrà essere revocato perché tale tipologia di appalto non è più ammessa: l’ente appaltante dovrà dotarsi di un progetto esecutivo e solo dopo ripubblicare il bando per l’affidamento di un appalto di sola esecuzione. Gli enti appaltanti però sono chiamati ad un’analisi tutt’altro che agevole dei contenuti dei singoli bandi per verificare se, ed in quali punti, essi possano confliggere con la nuova disciplina.

 

Infatti, il nuovo Codice ha “salvato” alcune disposizioni del vecchio Regolamento (D.P.R. 207/2010) in attesa dell’emanazione delle linee guida dell’Anac e di una serie di decreti attuativi. Inoltre l’articolo 95 delinea uno scenario in cui si possa ancora usare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino a un milione di euro, ancora una la volta la maggioranza dei casi: circa 8 su 10.