Il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 27.04.2018 n. 1126, ha reso il parere sullo schema di decreto sulla banca dati degli operatori economici predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con la nota del 21 marzo 2018, prot. n. 9715, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in epigrafe, recante “l’istituzione della banca dati nazionale degli operatori economici” ai sensi dell’articolo 81 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni (Codice degli Appalti Pubblici).
Il provvedimento in esame, secondo quanto riferito dal Ministero proponente, è volto a disciplinare l’istituzione della banca dati nazionale degli operatori economici (nel seguito BDOE), ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del codice. Tale norma dispone al comma 1 che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, del medesimo codice,
“la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici”.
Per il Consiglio di Stato la Banca Dati degli Operatori Economici, tratta e veicola tutti i dati e documenti rilevanti ai fini della partecipazione alla gara menzionati negli articoli 80, 83, 86, 87 e 91 del codice (a loro volta richiamati nel comma 2), ivi inclusi quelli destinatari, allo stato, di una disciplina specifica in punto di modalità di acquisizione (si pensi, in primo luogo, alla documentazione antimafia).
Qualora l’intenzione del Ministero fosse quella di escludere l’operatività della BDOE con riferimento ad alcune tipologie di dati e documenti (ad esempio le citate informative antimafia), si suggerisce o di inserire al comma 2, in luogo dell’attuale generica elencazione di carattere tipologico, una puntuale enumerazione, di esplicito carattere tassativo, degli specifici dati e documenti reperibili con la BDOE, oppure, ove ciò sia ritenuto di estrema difficoltà come sopra segnalato, di indicare espressamente quegli eventuali dati che dovranno essere verificati anche in futuro senza ricorrere alla BDOE, per insormontabili ostacoli legislativi.
Inoltre, in considerazione del tempo necessario alla stipula delle convenzioni di cui al successivo art. 7 e, più in generale, della necessità di non irrigidire oltremisura il sistema, la Commissione invita il Ministero a valutare l’opportunità di stabilire che i dati e documenti rilevanti ai fini della gara che, per qualunque causa, non siano reperibili attraverso la BDOE possano, comunque, essere presentati/attestati/dimostrati anche altrimenti.
In allegato il testo completo della Sentenza.