banca-dati-nazionale-biotestamentiIl provvedimento che avvia le banche dati è il decreto 168 del 10 dicembre 2019, firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio.


Banca dati nazionale dei Biotestamenti al via dal 1° Febbraio. Le Dat (o biotestamento) sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’articolo 4 della legge 219/2017: ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (detta “il disponente”), in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.

Ecco tutte le informazioni utili che emergono adesso con la predisposizioni delle banche dati.

Per maggiori informazioni sulle procedure da espletare potete consultare il nostro approfondimento.

Banca dati nazionale dei Biotestamenti

Il decreto stabilisce le modalità di raccolta delle copie delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) gestite dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari.

Esso definisce, inoltre, il funzionamento e i contenuti informativi della predetta Banca dati. E stabilisce inoltre le modalità di accesso alla stessa da parte dei soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Infatti, obiettivo della Banca dati nazionale è quello di:

  • effettuare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
  • e di assicurare la piena accessibilità delle stesse sia da parte del medico che ha in cura il paziente.

Ad alimentare la Banca dati nazionale saranno:

  • gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, nonché gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
  • i notai e i capi degli uffici consolari italiani all’estero, nell’esercizio delle funzioni notarili;
  • i responsabili delle unità organizzative competenti nelle Regioni che abbiano adottato:
    • modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico
    • oppure altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale.

Questi soggetti devono trasmettere un modulo elettronico che contiene i seguenti elementi essenziali:

      • dati anagrafici e di contatto del disponente;
      • e anche dati anagrafici e di contatto del fiduciario, se indicato, e l’attestazione dell’accettazione della nomina, ove risultante dalla sottoscrizione delle DAT;
      • infine attestazione del consenso del disponente alla raccolta di copia della DAT presso la Banca dati nazionale ovvero indicazione dell’allocazione della stessa, ai fini della reperibilità.

Per tutte le restanti informazioni potete consultare il testo completo del Decreto Pubblicato in Gazzetta Ufficiale.