Semplificata la procedura per il rilascio della documentazione sulle imprese

Ok del Garante privacy allo schema di regolamento che definisce le modalità di funzionamento e collegamento della Banca nazionale unica della documentazione antimafia con il Ced interforze del dipartimento della pubblica sicurezza ed altre banche dati ben specificate.

L’archivio consentirà di semplificare il sistema di rilascio della documentazione antimafia sulle imprese (c.d. “comunicazioni” e “informazioni” antimafia) alle stazioni appaltanti e agli altri soggetti legittimati ad acquisirle (pubbliche amministrazioni, camere di commercio, ordini professionali ecc.).

I dati registrati potranno essere trattati elettronicamente solo attraverso terminali attivati presso le Prefetture e presso gli altri soggetti legittimati all’accesso. Considerata la delicatezza e la mole dei dati, per interrogare la banca dati occorrerà utilizzare credenziali di autenticazione in base a specifici profili di autorizzazione. Tutti i dati saranno sottoposti a cifratura e verrà conservata la registrazione degli accessi.

Le informazioni potranno essere trattate anche per finalità di applicazione delle normative antimafia oltre che dalle Prefetture anche da alcuni uffici del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, dalle Forze di polizia, dalla struttura tecnica del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere e, nell’ambito delle attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia, dalla Dna.

Il parere dell’Autorità è reso al Ministero dell’interno su una versione dello schema che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggeriti dal Garante, che hanno riguardato, in particolare, le finalità del trattamento dei dati, la specificazione delle banche dati collegate, una maggiore selettività degli accessi, l’obbligo di cancellazione dei dati alla scadenza dei termini di conservazione, la previsione espressa del conforme parere del Garante sulle convenzioni che dovranno disciplinare i collegamenti con alcuni sistemi informativi, e l’aggiornamento da parte dell’impresa delle informazioni ad essa riferite presenti nella banca dati.

FONTE: Garante per la protezione dei dati personali

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