Le aziende sanitarie sono tenute a procedere agli affidamenti tramite centrale di committenza con prevalenza, solo tendenziale, per le convenzioni regionali su Consip.
Le Aziende Sanitarie sono tenute ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza e, in caso di compresenza di convenzioni sia a livello regionale che nazionale con Consip, la prevalenza delle prime non è un principio assoluto ed insuperabile ma solo tendenziale.
Sono queste le principali conclusioni cui è giunto il TAR della Valle d’Aosta con la sentenza n. 59 del 29/09/2021 con cui, complice una situazione fattuale particolarmente articolata, sono stati definiti tali rilevanti principi di diritto in materia di acquisizione negli enti sanitari.
Il quadro normativo
I Giudici amministrativi hanno, in primo luogo, ribadito che il quadro normativo applicabile agli acquisti delle Aziende sanitarie impone il ricorso ad una centrale di committenza, non essendo ammesse né procedure alternative né tantomeno affidamenti diretti, regola non derogata neppure dai decreti “Semplificazioni” del 2020 e del 2021.
L’art. 37 del D. Lgs. n. 50 del 2016, al comma 12, conferma l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa che, con specifico riferimento agli enti del settore sanitario, consistono nelle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A, come espressamente previsto dall’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 e dall’art. 1, comma 548, della L. n. 208/2015.
Tali norme non risultano derogate dalla disciplina transitoria dei decreti “Semplificazione” giacché l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, conv. con mod. in L. n. 120/2020 e come modificato con il D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021, quando ammette l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a € 139.000, ha richiamato e fatto salve le previsioni di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ossia i casi in cui è obbligatorio il ricorso alle centrali di committenza, tra i quali rientrano gli acquisti degli Enti del SSN. Da ciò consegue che pur nella fase transitoria ed orientata ad una facilitazione delle procedure di acquisto in epoca pandemica, l’effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria viene ritenuto interesse predominante ed insuperabile anche in caso di urgenza, quale quello della situazione dedotta in giudizio che non avrebbe consentito neppure una proroga dell’affidamento in essere per esaurimento delle risorse.
Nel medesimo provvedimento, i giudici valdostani si sono pronunciati anche sul criterio a cui gli Enti del SSN devono attenersi in caso di contemporanea efficacia ed operatività delle due tipologie di convenzioni previste dal combinato disposto dalla normativa succitata, ovvero quelle regionali e quelle nazionali sfatando il mito dell’assoluta prevalenza delle prime che considera l’intervento svolto da Consip sussidiario e dotato di valenza sempre cedevole.
Aziende Sanitarie e affidamenti tramite centrale di committenza: il parere del TAR
Il TAR ha, infatti, richiamato il principio già espresso dal Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 2707/2021) secondo il quale gli Enti sanitari devono fare ricorso preferenzialmente a quella stipulata a livello aggregato regionale rispetto a quella nazionale, ritenendo condivisibile la ratio alla base di tale priorità fondata sulla maggiore prossimità e conoscenza delle aree territoriali e dei relativi bisogni rispetto a un servizio maggiormente standardizzato quale è quello offerto dal convenzionamento Consip.
Tuttavia tale prevalenza, secondo l’orientamento prevalente confermato dal TAR della Valle D’Aosta, non è una presunzione assoluta, automatica ed insuperabile ma opera solo in maniera tendenziale e comunque in coerenza e nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie, inoltre, l’Ente si era anche autovincolato ad effettuare una valutazione comparativa tra le convenzioni operative proprio al fine di verificare la più conveniente alla luce dei summenzionati principi, raffronto che non sarebbe stato comunque possibile essendo una delle due sospesa e sub iudice.
E’ buona regola per gli Enti sanitari, dunque, verificare le convenzioni pienamente operative ed effettuare un motivato raffronto nella scelta di quella alla quale aderire.