avvalimentoCon Delibera n. 120, l’Anac ha dichiarato illegittimo per gli operatori economici ricorso all’ istituto dell’avvalimento, se il contratto ha ad oggetto «il requisito della certificazione di qualità di cui all’art. 48, comma 1, lettera b)2 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero il requisito dell’accreditamento di cui all’art. 48, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010, trattandosi in entrambi i casi di requisiti di natura soggettiva».

 

Si ritiene di confermare, relativamente al requisito di cui all’art. 48, comma 1, lettera b)2 del D.P.R. n. 207/2010, l’orientamento già espresso da questa Autorità in diverse pronunce nel senso dell’inammissibilità dell’avvalimento della certificazione di qualità e di sostenere, altresì, relativamente al requisito di cui all’art. 48, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010, l’inammissibilità del ricorso all’avvalimento per l’accreditamento, trattandosi in entrambi i casi di requisiti di natura soggettiva. Ciò al fine di scongiurare il pericolo che l’atto di verifica, essenziale per la validazione del progetto, sia sottoscritto da un soggetto privo degli imprescindibili requisiti di legge.

 

Come chiarito nella determinazione dell’Autorità n. 2/2012 “La certificazione di qualità esprime ed assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l’intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l’intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un’implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità”.

 

L’accreditamento, a sua volta, attesta la competenza di un organismo a svolgere determinati compiti nell’ambito della valutazione di conformità. Trattandosi, nel caso di specie, di Organismi di Ispezione accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, l’accreditamento attesta e riconosce formalmente la competenza dell’organismo ad effettuare attività di ispezione, definita come “Esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di “un giudizio professionale”, a requisiti di carattere generale” (UNI CEI EN ISO/IEC 1720 punto 2.1.). L’accreditamento assume, quindi, il carattere di una “certificazione dei certificatori” e come la certificazione di qualità manifesta un modus operandi che è tipico dell’organismo nel suo complesso e costituisce, pertanto, anch’esso un requisito soggettivo non esportabile né tantomeno cedibile ad altri soggetti, se disgiunto dall’intero complesso aziendale nel quale è stato sviluppato.