autovelox-tutela-privacy-garanteUn recente parere del Garante della Privay interviene sulla questione relativa all’operato degli autovelox in rapporto alla tutela dei dati personali: ecco tutti i dettagli.


L’aumento del numero di autovelox sulle strade italiane ha generato una serie di reazioni contrastanti all’interno della società. Se da un lato alcuni cittadini sostengono l’importanza di tali dispositivi nel garantire la sicurezza stradale e nel deterrente nei confronti degli eccessi di velocità, dall’altro c’è chi li considera un mero strumento di raccolta di entrate per le casse dello Stato o delle autorità locali.

Gli autovelox: uno strumento maldigerito da una parte della comunità

Questa divergenza di opinioni ha contribuito a un clima di tensione e contestazione nei confronti degli autovelox, che si è manifestato non solo attraverso proteste e lamentele, ma anche con atti di vandalismo, quali danneggiamenti e distruzioni dei dispositivi stessi. Emblematico senz’altro il caso del noto “Fleximan”, di cui abbiamo parlato approfonditamente qui.

La questione dell’installazione massiccia di autovelox ha sollevato inoltre un dibattito su due fronti principali. Da un lato, si discute dell‘effettiva efficacia di tali strumenti nel migliorare la sicurezza stradale e nel ridurre gli incidenti causati dall’eccesso di velocità. Alcuni sostengono che l’effetto dissuasivo degli autovelox sia limitato e che, in alcuni casi, possano addirittura aumentare il rischio di incidenti a causa di frenate improvvise o di una maggiore attenzione al controllo del tachimetro anziché alla guida sicura. Dall’altro lato, si pone l’accento sulla tutela della privacy dei conducenti, dato che tali dispositivi registrano costantemente e memorizzano dati relativi ai veicoli in transito, sollevando interrogativi sul possibile utilizzo improprio di queste informazioni da parte delle autorità.

In questo contesto, l’intervento del Garante della privacy assume un ruolo di fondamentale importanza, cercando di bilanciare la necessità di garantire la sicurezza stradale con il rispetto dei diritti individuali alla privacy. La pubblicazione del parere relativo allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce quindi un passo significativo verso l’adozione di normative che tengano conto di entrambe le dimensioni, stabilendo regole chiare e precise per l’installazione e l’utilizzo degli autovelox.

Autovelox e tutela della privacy: il parere del Garante

Nello specifico l’Autorità per la tutela dei dati personali ha emesso un parere favorevole rispetto allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministro dell’interno, riguardante le modalità di posizionamento e utilizzo degli autovelox.

In base alla richiesta del Garante, le immagini utilizzate come prova per le violazioni al codice della strada non devono essere inviate direttamente al domicilio del proprietario del veicolo insieme al verbale di contestazione. Piuttosto, la documentazione fotografica o video sarà resa disponibile al destinatario del verbale solo su richiesta, assicurando che soggetti terzi e targhe di altri veicoli ripresi siano opportunamente oscurati o resi irriconoscibili.

Al fine di proteggere la privacy degli automobilisti, è stato stabilito che i sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo possono essere impiegati solo se dotati di una funzione che automaticamente oscura le immagini delle persone a bordo. Inoltre, tali dispositivi e sistemi di ripresa memorizzeranno le immagini solo in caso di infrazione, non effettuando un monitoraggio continuo del traffico.

Il decreto stabilisce anche i tempi di conservazione delle immagini e dei video raccolti dagli organi di polizia stradale competenti per l’applicazione delle sanzioni. Tali dati saranno conservati solo per il tempo strettamente necessario per l’applicazione delle multe e la risoluzione di eventuali controversie, in conformità con quanto previsto dal Titolo VI del Nuovo Codice della Strada.

Il testo del parere

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it