La Cassazione si pronuncia su un caso sempre estremamente scottante, quello di un autovelox non segnalato, con una Sentenza sorprendente: la multa non va pagata. Scopriamone i dettagli.
Il controllo in questo caso si effettuava con lo “Scout speed” installato a bordo di un veicolo dei vigili urbani.
Un automobilista nel dicembre 2015 percorreva a 85 km/h un tratto stradale. Tratto dove non bisognava superare i 70 km/h, in base a quanto accertato con lo ‘Scout speed’. Peccato che la postazione di controllo non risultasse segnalata in maniera preventiva.
Ricordiamo che questo dispositivo è un rilevatore di velocità posto all’interno di un’auto della polizia, montato generalmente all’altezza dello specchietto retrovisore sul parabrezza della vettura. Lo Scout Speed rileva la velocità delle auto che circolano nello stesso senso ma anche anche nel senso di marcia inverso, sia di giorno sia di notte, grazie ai raggi infrarossi.
La multa, in accoglimento del ricorso, si riteneva illegittima sia dal giudice di pace sia dal tribunale. Contro le decisioni dei giudici, il Comune di Feltre aveva quindi presentato ricorso in Cassazione.
Autovelox non segnalato e multa: la decisione della Cassazione
Come si legge su Repubblica, la legge attuale si limita a dire che “il segnale dell’autovelox deve essere posto a una ragionevole distanza dalla postazione di controllo” senza stabilire quale sia questa distanza.
Quindi dopo il ricorso del Comune di Feltre sopra citato si è arrivati alla pronuncia della Cassazione, mediante l’ordinanza 29595 della Seconda sezione civile.
Secondo la Corte si deve intendere che il Dm del 2007 – nel prevedere tra le possibili modalità di segnalazione non solo i classici cartelli e i pannelli a messaggio variabile, ma anche «dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli» – intendesse prevedere che quest’ultima modalità fosse applicabile anche ai controlli di velocità da veicoli in movimento e non solo alle situazioni classiche di pattuglie ferme a bordo strada.
Dunque la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla sopra trascritta disposizione del Codice della Strada.
Il Codice della Strada, in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore. E non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale.
E pertanto la Suprema Corte ha respinto il ricorso con il quale il Comune di Feltre ha protestato contro l’annullamento totale di questa multa.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Sarabbe interessante avere ulteriori dettagli; ad esempio, un non meglio identificato allegato 1 dal titolo “Istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità” a firma Angela Pia e Manganelli, reperibile in rete, fa riferimento a cartelli di preavviso di misurazione con dispositivi fissi, dispositivi mobili e scout speed. Nel nostro caso, la segnaletica era assente? Era posta a distanza non congrua? Non faceva espressamente riferimento allo scout speed?