Autovelox illegale, scatta la responsabilità amministrativo-contabile per il Comandante della Polizia municipale. Lo hanno deciso i giudici della Corte dei Conti, con la sentenza n. 109/2018. Ecco in quale caso specifico scattano le sanzioni.
Le infrazioni contestate erano dovute al superamento dei limiti di velocità su una strada cittadina ed accertate con l’impiego di un’apparecchiatura di rilevazione fissa. Secondo la Procura regionale, l’installazione di tale apparecchiatura sarebbe stata effettuata contra legem, perché il viale cittadino sul quale erano state accertate le infrazioni era una strada classificata di tipo E, sulla quale sarebbe stato possibile operare solo con sistemi di rilevazione della velocità che consentivano la contestazione immediata, e non come invece era avvenuto mediante un’apparecchiatura autovelox fissa.
Da qui l’illegittimità delle infrazioni e l’annullamento in fase contenziosa dei relativi verbali, peraltro notificati anche dopo l’accoglimento dei primi ricorsi.
D’altra parte, osserva la Sezione come non risulta in sentenza valorizzato un elemento fattuale invece logicamente rilevante ai fini della decisione sull’elemento soggettivo della condotta contestata.
Ci si riferisce alla circostanza che la circolare ministeriale intervenne il 14 agosto 2009 e a quella data l’apparecchiatura, ancorché da tempo installata, aveva funzionato per sole due settimane, essendo stata infatti attivata l’1 agosto del 2009, per poi essere definitivamente disattivata alla fine di quel mese. Tale disattivazione, per un verso dimostra come l’imputato avesse preso coscienza, proprio grazie alla circolare ministeriale, dell’illegittimo funzionamento del rilevatore di velocità sul viale.
D’altro canto il Comandante della Polizia Municipale avrebbe dovuto coerentemente seguire ogni più opportuna iniziativa per porre l’ente al riparo dai prevedibili contenziosi che di lì a poco sarebbero stati instaurati. In concreto l’imputato avrebbe dovuto agire con immediatezza in autotutela a carico dei verbali nel frattempo emessi e, comunque, non dando corso alla loro notifica.
Si ricorda che i controlli di velocità con apparecchi non presidiati da agenti sono consentiti nelle strade di scorrimento: nel caso di specie a essere contestato è il fatto che l’autovelox riguarderebbe strade che non hanno i requisiti per essere considerate tali.
Si rileva che tra i requisiti minimi indispensabili della strada urbana di scorrimento vi è la banchina pavimentata a destra; la banchina viene così definita dall’art. 3 del Codice della strada:
“è la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”.
In allegato il testo completo della Sentenza.