Una recente sentenza della Cassazione ha ridotto quasi completamente la funzione di tale cartello: la sua validità può quindi considerarsi nulla? Ecco cosa ne pensa la Giurisprudenza.
In pratica il cartello deve esserci anche se nessuna legge stabilisce a che distanza debba essere, poi, posto l’autovelox. In alcuni casi, poi, alcuni automobilisti potrebbero anche non vedere affatto questo cartello, la cui funzione, in sostanza, è quella di prevenire le brusche frenate dell’automobilista che vede l’autovelox.
La Cassazione, con la sentenza n. 7949/2017, sottolineando che «i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento».
Sono tre i principi particolarmente importanti che riducono notevolmente la possibilità di utilizzare il cartello con l’avviso.
1) non esiste una distanza minima tra cartello e autovelox,
2) la distanza massima tra cartello e autovelox può arrivare addirittura a 4 km,
3) non è obbligatorio ripetere il cartello dopo le intersezioni.
I giudici precisano che la distanza deve essere valutata caso per caso in base allo stato dei luoghi ma che comunque tra l’autovelox e il segnale che lo annuncia non dev’esserci una distanza superiore a 4 chilometri. Non è, invece, stabilita una distanza minima. La Cassazione specifica anche che il cartello relativo autovelox può non essere ripetuto dopo gli incroci per gli automobilisti che proseguono lungo la stessa strada.
In parole povere la multa comminata su segnalazione dell’autovelox è valida, non può cioè essere impugnata, se il dispositivo è posto entro 4 km dal cartello che ne segnala la presenza.
E’ possibile che i giudici di Cassazione non abbiano la patente. Come si fa a non obbligare la ripetizione dell’avviso dopo le intersezioni? Cari giudici, più in dettaglio: se mi immetto da una strada laterale su un’arteria stradale principale ed arrivo davanti all’autovelox senza alcuna pre-segnalazione della sua presenza, significa che l’obbligo di detta pre-segnalazione non è stato rispettato e l’eventuale sanzione è nulla di conseguenza perché – lo dite voi nella sentenza qui citata – «i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della… Leggi il resto »