Un emendamento del governo al ddl Stabilità, approvato dalla commissione Bilancio della Camera, dispone il superamento dell’attuale sistema dei contratti basati sui ‘costi minimi’, a favore di una nuova disciplina basata sul principio della libera contrattazione dei prezzi.
Cambiano le regole sul contratto di autotrasporto merci: un emendamento del governo al ddl Stabilità, approvato dalla commissione Bilancio della Camera, dispone il superamento dell’attuale sistema dei contratti basati sui ‘costi minimi’, a favore di una nuova disciplina basata sul principio della libera contrattazione dei prezzi.
L’attuale normativa italiana che prevede che il prezzo del trasporto di merci su strada non possa essere inferiore ai costi minimi d’esercizio, infatti, è stata recentemente giudicata non conforme ai Trattati Ue, in quanto restrittiva della concorrenza. Le nuove norme dispongono quindi che: l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto determini mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e la percentuale dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante; si sopprimono tutte le norme volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore, sostituendoli con una nuova disciplina basata sul principio generale che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimesse all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
Si prevede poi che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all’apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli autotrasportatori (entro sei mesi) con apposita delibera.
Fino all’adozione di tale delibera il committente è tenuto ad acquisire il documento consistente in un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali. In mancanza di tale verifica da parte del committente viene previsto che il committente sia obbligato in solido con il vettore, nonché con i sub-vettori, entro il limite di un anno, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto, con l’esclusione delle sanzioni amministrative, e con possibilità di esercitare l’azione di regresso; e che in caso di contratto non scritto il committente si assuma anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada relative al contratto di trasporto stipulato.
Si prevede inoltre l’adeguamento del corrispettivo del contratto di trasporto, corrispondente a variazioni superiori al 2% del valore considerato nel contratto del costo del gasolio per il vettore, nel caso di contratto con prestazioni da effettuare in un arco eccedente i trenta giorni. Infine viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% della fattura, con un minimo di mille euro, per il mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo.
FONTE: Confcommercio