Chiedere passaggi in autostrada, strade extraurbane, tangenziali: quando l’autostop è vietato dalla nostra legge, l’illecito, la sanzione, i soggetti a cui si applica la multa.
L’autostop, come è decisamente noto, è una forma di trasporto che consiste nel chiedere un passaggio ad altri viaggiatori, generalmente provvisti di veicoli motorizzati, come automobili o autocarri, più di rado motociclette. Nella prassi più comune, l’autostoppista sul ciglio della strada chiede alle vetture private di fermarsi e di fornire il trasporto gratuitamente. Chiedendo passaggi in successione, è inoltre possibile effettuare anche lunghi viaggi in autostop.
Come sappiamo, la pratica dell’autostop può incontrare delle limitazioni legali o incorrere in divieti, per esigenze connesse alla fluidità della circolazione e alla sicurezza stradale. In Italia, ad esempio, l’autostop è vietato sulle strade a scorrimento veloce, come, ad esempio, le autostrade.
Sino al 1993 l’autostop era, infatti, formalmente proibito (ma normalmente tollerato) da parecchi anni: sui grandi cartelloni che segnalavano l’ ingresso in autostrada, con limiti di velocità e prescrizioni di cilindrata, campeggiava anche una grande scritta, “no autostop”, appunto. Ma il divieto era limitato, appunto, ai siti autostradali. Con il codice stradale successivo l’autostop è stato vietato anche, con un’espansione, ad una generica “prossimità” dell’ autostrada, come ad esempio ben all’interno della cinta urbana e ad essa si accede per decine di rampe diverse, sorte nei pressi di grandi caseggiati popolari.
La questione sull’esistenza del divieto di autostop all’interno del nostro ordinamento è stata spesso ignorata dai cittadini, complice il fatto che, nonostante la previsione espressa contenuta nel codice della strada, le autorità sono piuttosto inclini a chiudere un occhio.
Il codice della strada, in particolare, prescrive quanto segue : “Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato (…) richiedere o concedere passaggi”. L’articolo è inserito nel capo del codice della strada che tratta delle limitazioni alla circolazione per i pedoni sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Infatti: “È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.”
La sanzione per chi concede passaggi va da 33,60 euro a 137,55 euro (la forbice dipende dal grado di pericolo che si pone in essere, per la circolazione).