autonomia-differenziata-consiglio-ministriIl Consiglio dei Ministri ha dato l’ok definitivo anche al progetto di legge che introdice la cosiddetta Autonomia Differenziata: ecco quali sono tutte le novità.


Si tratta di un argomento parecchio discusso negli ultimi anni e che ha spesso e volentieri polarizzato lo scontro la maggioranza e opposizione in Parlamento.

Il tema del riconoscimento di forme di «autonomia differenziata» ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione si è imposto al centro del dibattito sul rapporto tra Stato e Regioni dopo l’esito non confermativo del referendum sulla riforma costituzionale, a seguito delle iniziative intraprese dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Una questione che ha nel tempo generato contrasti ma che, secondo il Governo, non si deve considerare in alcun modo come lesiva dell’unitarietà della Repubblica e del principio solidaristico che la contraddistingue. Tra gli altri, uno dei punti più delicati del dibattito riguarda il tema delle risorse finanziarie che devono accompagnare il processo di rafforzamento dell’autonomia regionale.

Vediamo comunque quali sono le novità introdotte con l’approvazione del testo.

Autonomia Differenziata: via libera del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri dunque, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, in esame definitivo il disegno di legge che reca disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario.

Il disegno di legge provvede alla definizione dei “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”.

Sul testo è stato acquisito il parere della Conferenza unificata.

L’ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono:

  • tutte le materie che l’art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente;
  • un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso art. 117 (secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato:
  1. organizzazione della giustizia di pace
  2. norme generali sull’istruzione
  3. tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Qui di seguito vi segnaliamo qualche punto indicativo: per tutte le altre novità si attende la versione definitiva e completa del testo.

I livelli essenziali delle prestazioni

Il provvedimento stabilisce che l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da parte della Cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023. Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard sarà attuato nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regioni e la loro durata

In merito al procedimento di approvazione delle “intese”, si stabilisce che:

  • la richiesta deve essere deliberata dalla regione interessata
  • e trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Le risorse e le garanzie su coesione e perequazione tra le regioni

Il disegno di legge stabilisce che l’attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-regione, che procederà annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti per ogni regione dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it