autonomia-comuni-centrali-di-committenzaAutonomia dei Comuni nell’utilizzo di centrali di committenza: dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea arriva una Sentenza molto interessante.


La Corte di Giustizia UE, ha tentato di risolvere alcune questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato.

In primo luogo ci si chiedeva se osta al diritto UE una norma nazionale (l’art. 33, comma 3 bis del decreto legislativo n. 163/2006) che limita l’autonomia dei comuni nell’affidamento ad una centrale di committenza. Nel caso specifico la limitazione è relativa a due soli modelli organizzativi quali

  • l’unione dei comuni se già esistente
  • o il consorzio tra comuni da costituire.

Inoltre al centro del dibattito il quesito se la norma in particolare cozzi con i principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici di servizi.

Nel caso specifico la norma limiterebbe l’ambito di operatività delle predette centrali di committenza. Infatti essa consente ai consorzi di comuni che siano centrali di committenza di operare solo in un territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti unitariamente considerato, e, dunque, al massimo, all’ambito provinciale.

Autonomia Comuni nell’utilizzo di centrali di committenza: la sentenza UE

Per questo motivo la Corte di Giustizia UE ha statuito:

«1) L’articolo 1, paragrafo 10, e l’articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private.

2) L’articolo 1, paragrafo 10, e l’articolo 11 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1336/2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali».

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it