codice della stradaLa Corte di Cassazione ha messo i paletti alle competenze degli ”aiuti vigili”, che molti sindaci vorrebbero estendere a dismisura. Con la sentenza numero 2973 del 15 gennaio 2016, pubblicata il 16 febbraio ha infatti stabilito che mentre i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico possono elevare multe agli autoveicoli solo con riguardo alle corsie riservate ai mezzi pubblici, gli ausiliari della sosta devono limitare il proprio raggio d’azione alle aree di sosta in concessione e limitatamente agli spazi delimitati dalle strisce blu. In caso di reciproci ”sconfinamenti”, i verbali sono nulli, e questo indipendentemente o meno da delibere comunali che ne amplino i poteri.

 

La sentenza interpreta in maniera più restrittiva la materia che era stata già oggetto in passato di pronunciamenti non univochi da parte della stessa Cassazione e di un chiarimento da parte del Ministero dell’interno (Circolare del 25/5/1999): alla luce di tali contrasti, la Seconda Sezione Civile ha ritenuto di ”dover dare continuità e prevalenza all’orientamento di cui alla sentenza n. 551 del 2009”.

 

Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Torino denunziando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 17, commi 132 e 133 della legge n. 127 del 15/5/1997, assumendosi che erroneamente sarebbe stata ritenuta la legittimazione a redigere il verbale di contestazione dell’infrazione al codice della strada nei confronti della ricorrente, in capo ad un dipendente di azienda esercente il trasporto pubblico avente funzioni ispettive, e ciò sebbene la violazione riscontrata esuli da quelle relative alla circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell’articolo 6 co. 4 lett. c) – del decreto legislativo 30/4/1992 n. 285.

 

Si assume altresì che il precedente di legittimità richiamato dall’estensore della sentenza impugnata (Cass. n. 22676/2009), ed alle cui argomentazioni si era ampiamente rifatto, era in realtà contrastato da altra pressoché coeva decisione della Suprema Corte (Cass. n. 551/2009), che aveva invece optato per un’interpretazione restrittiva del plesso normativo sopra indicato. È emerso pacificamente nel corso del giudizio, che l’autore del verbale oggetto di causa è appunto un ispettore dell’azienda di trasporto pubblico urbano, cosicché non appare sicuramente invocabile nella fattispecie quanto affermato da Cassazione civile Sezioni Unite 9/3/2009 n. 5621, che, nel delimitare il potere di accertamento alle sole aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati, ha riguardo unicamente ai soggetti di cui all’articolo 17 comma 132.

 

Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: “i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone aventi funzioni ispettive ai quali, ai sensi del comma 133 dell’articolo 17 della legge 15/5/1997 n. 127, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del medesimo articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta in funzione di prevenzione e di accertamento, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell’articolo 6, co. 4, lettera c) del codice della strada, essendo esclusa la possibilità di estendere l’esercizio di tali poteri all’intero territorio cittadino”.