sponsorizzazioniNel novero delle fonti di finanziamento dell’attività delle associazioni sportive dilettantistiche rientrano anche le somme percepite per pubblicità e sponsorizzazioni.

 

In particolare, il fenomeno della sponsorizzazione sportiva in ambito dilettantistico ha assunto negli ultimi anni un’importanza sempre crescente, configurandosi come uno dei canali di finanziamento più rilevanti e significativi. Si è assistito, infatti, ad una diffusione sempre maggiore dei rapporti di sponsorizzazione, che, peraltro, hanno assunto nel corso del tempo forme diverse e in costante evoluzione.

 

La crescita esponenziale del fenomeno ha determinato, di riflesso, una crescente attenzione da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo, allo scopo di evitare, ovvero intercettare, casi di utilizzo delle sponsorizzazioni a fini evasivi e/o elusivi. Tuttavia, prima di analizzare gli aspetti fiscali connessi alla sponsorizzazione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, è opportuno inquadrare il tema anche dal punto di vista civilistico, onde averne un quadro completo ed esauriente.
 

Pubblicità e sponsorizzazione

 

In primo luogo, è utile sottolineare che i termini pubblicità e sponsorizzazione non fanno riferimento alla stessa cosa. La sponsorizzazione, infatti, è una evoluzione della pubblicità; più precisamente, tra pubblicità e sponsorizzazione sussiste un rapporto di genere a specie, configurandosi la seconda alla stregua di una particolare forma della prima. Pertanto, pur rientrando nell’ambito dell’attività pubblicitaria in senso lato, la sponsorizzazione presenta caratteristiche diverse rispetto alla pubblicità tradizionale.

 

Quest’ultima, infatti, consiste nella diffusione a scopo promozionale di un messaggio, che illustra le qualità di un prodotto o di un marchio attraverso annunci, inserzioni su giornali e riviste, esposizioni di cartelloni e manifesti. Si tratta, pertanto, di una attività promozionale diretta. La sponsorizzazione, invece, non svolge un’azione pubblicitaria diretta, avendo precipuamente lo scopo di collegare un marchio o un prodotto a un avvenimento (sportivo, culturale, di spettacolo, ecc.). Il ritorno promozionale, quindi, in tal caso, è indiretto e strettamente connesso al successo, alla diffusione, alla notorietà dell’avvenimento o dell’attività sponsorizzati.
 

Sulla distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione in ambito sportivo è intervenuta a più riprese anche la giurisprudenza, secondo la quale si ha mera pubblicità quando l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occasionalità (cartelli collocati ai margini di un campo sportivo, pubblicazioni promozionali di un evento sportivo, manifesti, striscioni o altri richiami acustici o visivi). Si ha invece sponsorizzazione se fra la promozione di un prodotto o di un marchio e l’avvenimento agonistico esiste uno specifico abbinamento. In questo caso, l’attività promozionale richiede un atteggiamento “attivo” dello sponsorizzato e si verifica una relazione di connessione con l’evento stesso.

 

In altri termini, mentre con la pubblicità si mira alla diffusione diretta di un messaggio finalizzato a promuovere le vendite di un determinato bene o servizio, con la sponsorizzazione le associazioni sportive cedono allo sponsor il diritto di associare il proprio marchio o il proprio prodotto alla manifestazione, evento o impresa sportiva realizzata, in maniera tale che lo sponsor possa sfruttarne la notorietà presso il pubblico, per promuovere il proprio marchio o prodotto e conseguentemente aumentarne, in maniera indiretta, le vendite.
 

Con la sponsorizzazione, quindi, l’azienda sponsor, dietro il pagamento di un corrispettivo, utilizza l’associazione sportiva beneficiaria quale strumento per promuovere la propria attività e diffondere presso il pubblico il proprio segno distintivo, allo scopo di ottenere vantaggi economici in termini di maggiori flussi di ricavi. L’elemento peculiare della sponsorizzazione, quindi, è l’“effetto di ritorno” a favore dello sponsor, garantito e mantenuto nel tempo dall’abbinamento tra il nome e/o il marchio dello sponsor e l’attività dell’associazione sportiva sponsorizzata. Quest’ultima, quindi, apporrà il marchio dello sponsor sulle proprie divise di gioco e di rappresentanza, sulle borse degli atleti, sugli striscioni e sui manifesti utilizzati per pubblicizzare le proprie esibizioni sportive. Più in generale, l’associazione sportiva sponsorizzata si obbliga a promuovere e divulgare il nome e il marchio dello sponsor nell’ambito di qualsiasi iniziativa o evento collegato alla sua attività.
 

Il contratto di sponsorizzazione

 

Sotto il profilo strettamente civilistico, il contratto di sponsorizzazione, al pari di ogni altro contratto di pubblicità, è un contratto atipico, in quanto esso non trova un’espressa disciplina nella legge. Ne consegue che alla sponsorizzazione si applica la disciplina generale del contratto, di cui agli articoli 1321-1469 del codice civile e, in particolare, l’articolo 1322, comma 2, per la valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti (“Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”).
 

Pur in mancanza di una definizione legislativa, è possibile, sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, definire la sponsorizzazione come un contratto bilaterale, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive (sinallagmatico) in forza del quale una parte, dettasponsor, si obbliga a una prestazione pecuniaria (o all’attribuzione di beni o servizi) nei confronti di un’altra parte, detta sponsee (soggetto sponsorizzato), la quale si obbliga a sua volta a divulgare il nome o il marchio dello sponsor nelle varie estrinsecazioni della propria attività.

 

In altri termini, in virtù del contratto di sponsorizzazione, l’associazione sportiva sponsorizzata assume l’obbligo di promuovere, nell’ambito della propria attività, l’immagine, il marchio, i prodotti dell’azienda sponsor, ricevendo come corrispettivo una somma di denaro (ovvero beni o servizi, che lo sponsor deve erogare direttamente o indirettamente).

 

Come detto, siamo in presenza di un contratto a titolo oneroso, non essendo ipotizzabile un contratto di sponsorizzazione gratuita. La sponsorizzazione è un contratto consensuale, che, cioè, si perfeziona mediante la semplice manifestazione di volontà delle parti, momento a partire dal quale diventa pienamente vigente e operativo. Lo sponsee (soggetto sponsorizzato) assume un obbligazione di mezzi e non di risultato, come avviene per qualsiasi altra ipotesi di obbligazione pubblicitaria.

 

Per la stipula di un contratto di sponsorizzazione, non è richiesto l’utilizzo di una forma particolare, tuttavia è opportuno che lo stesso venga formalizzato mediante scrittura privata, di regola non autenticata. La forma scritta, infatti, garantisce non solo maggiore chiarezza nei rapporti tra le parti, ma appare opportuna ai fini probatori anche per quanto attiene ai profili fiscali.
 

Contratto di sponsorizzazione e imposta di registro

 

Trattandosi di un contratto che viene generalmente stipulato tra “soggetti Iva”, il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato solo in caso d’uso , secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, Dpr 131/1986, secondo cui “le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.

 

Si ricordi che “si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento” (articolo 6, Dpr 131/1986).

 

In applicazione del combinato disposto del citato articolo 5, comma 2, con l’articolo 1, lettera b), della seconda parte della tariffa allegata al Dpr 131/1986, il contratto di sponsorizzazione stipulato da soggetti Iva (le cui operazioni sottostanti, cioè, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto), se registrato in caso d’uso, sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro. Si tratta di un’applicazione del principio dell’alternatività parziale tra imposta di registro e Iva.
 

Il contenuto del contratto di sponsorizzazione

 

In quanto schema negoziale atipico, non è dato rinvenire un contenuto tipico del contratto di sponsorizzazione. Tuttavia, è opportuno che il contratto contenga i seguenti dati ed elementi:

 

  • indicazione delle parti contraenti (denominazione sociale, sede legale, codice fiscale / partita Iva, ecc.) dello sponsor e dell’associazione sportiva sponsorizzata

 

  • descrizione dettagliata dell’oggetto del contratto e degli obblighi gravanti su ciascuna delle parti

 

  • durata del contratto

 

  • corrispettivo pattuito e modalità di pagamento

 

  • data e luogo della sottoscrizione

 

  • sottoscrizione autografa dei rappresentanti legali delle parti contraenti.

 

Nel contratto possono essere inserite ulteriori clausole per rendere più preciso e articolato il rapporto tra le parti. A titolo esemplificativo, si ricordano:

 

  • la clausola di tutela dell’immagine, in virtù della quale le parti contraenti si impegnano reciprocamente a non rilasciare dichiarazioni e a non tenere determinati comportamenti, che possano ledere l’immagine l’una dell’altra

 

  • la clausola di esonero da responsabilità, con la quale lo sponsor si dichiara estraneo alla conduzione tecnico-sportiva e alle scelte organizzative del soggetto sponsorizzato, per cui non risponde di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti sia il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive

 

  • la clausola di esclusiva da parte dell’associazione, che in tal modo si impegna, per tutta la durata della rapporto, a non stipulare contratti con altre imprese (“esclusiva assoluta”) o con imprese dirette concorrenti dello sponsor (“esclusiva relativa”)

 

  • il patto di non concorrenza, cioè il divieto (per il soggetto sponsorizzato e/o per lo sponsor) di stipulare, al termine del contratto e per un determinato periodo di tempo, analoghi contratti con ditte concorrenti

 

  • la clausola di valorizzazione del corrispettivo in presenza di particolari eventi (ad esempio, si può prevedere che il compenso possa essere aumentato in caso di un risultato sportivo importante o nella ipotesi in cui l’evento venga trasmesso in televisione)

 

  • la clausola risolutiva, che disciplina le modalità di risoluzione del contratto

 

  • la clausola compromissoria, sulla base della quale si stabilisce che ogni controversia inerente l’interpretazione e l’esecuzione del contratto verrà risolta da un arbitro scelto di comune accordo tra le parti.