sportAttraverso l’istituto del cinque per mille, le persone fisiche possono destinare una parte della propria Irpef per finanziare l’attività di determinati soggetti che perseguono le specifiche finalità indicate dalla legge e che lo Stato ammette al riparto delle quote devolute. In tal modo, si realizza una forma di allocazione delle risorse pubbliche rimessa alla libera scelta dei cittadini. Tra gli enti ammessi al riparto figurano anche le associazioni sportive dilettantistiche che presentino determinati requisiti.
 

Il cinque per mille è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario, in via sperimentale, dall’articolo 1, commi 337-340, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006) proprio allo scopo di realizzare una forma di sostegno di talune particolari categorie di soggetti operanti in settori di riconosciuto interesse pubblico e svolgenti attività eticamente e socialmente meritorie.

 

Dato il notevole interesse manifestato sia dai contribuenti sia dagli enti beneficiari e a fronte del rilevante apprezzamento generale per le finalità sottostanti l’istituto, il cinque per mille è stato sempre riproposto per le annualità successive al 2006.
 

Da più parti, quindi, è stata sottolineata la necessità di superare la fase sperimentale e di addivenire alla stabilizzazione dell’istituto, mediante la previsione di una disciplina definitiva e permanente. Proprio al fine di soddisfare tale richiesta, l’articolo 1, comma 154, legge 190/2014 (Stabilità 2015) ha trasformato il cinque per mille da beneficio provvisorio, rinnovato annualmente da specifiche disposizioni normative, in una forma stabile di finanziamento.

 

L’avvenuta stabilizzazione del cinque per mille rappresenta certamente una novità di assoluto rilievo e di fondamentale importanza per le associazioni sportive dilettantistiche (e per tutti gli altri enti interessati), che in tal modo, dal 2015 in poi, avranno la certezza di poter contare, avendone i prescritti requisiti, su tale fonte di finanziamento.
 

Quanto alla disciplina, il citato comma 154 lascia invariate le finalità e le tipologie di soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite. In particolare, per l’esercizio finanziario 2015 e per i successivi, continueranno a trovare applicazione l’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del Dl 40/2010 e le disposizioni del Dpcm 23 aprile 2010 (conseguentemente i termini ivi stabiliti sono rideterminati nell’anno con riferimento a ciascun esercizio finanziario).
 

Il terzo periodo del comma 154 introduce una novità in materia di rendicontazione e recupero delle somme attribuite. In particolare, la disposizione richiamata, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, prevede l’emanazione di un apposito decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri per definire “le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”.

 

Inoltre, la medesima disposizione prevede che, “in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del Dlgs 33/2013”. Tuttavia, a oggi, il previsto Dpcm non è stato ancora adottato.

 

Infine, si prevede che “per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo”.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/2015, ha fornito una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell’ammissione al contributo per l’esercizio 2015 e per quelli successivi. La stessa circolare precisa che “restano, altresì, fermi i chiarimenti già forniti con le circolari n. 9/E del 3 marzo 2011, n. 10/E del 20 marzo 2012 e n. 6/E del 21 marzo 2013, fatta eccezione quanto precisato in materia di rendicontazione, la cui disciplina è rinviata all’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 154”, che peraltro, come poco sopra ricordato, non è stato ancora adottato.
 

La scelta del contribuente

 

La scelta circa la destinazione del cinque per mille dell’Irpef (netta) dovuta spetta al singolo contribuente persona fisica e deve essere espressa all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In particolare, in caso di presentazione del modello 730, il contribuente deve compilare l’apposita scheda (Modello 730-1 – Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’Irpef), apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille. Il contribuente, inoltre, ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale dell’associazione cui vuole destinare direttamente la quota. La scheda deve essere consegnata unitamente alla dichiarazione dei redditi (modello 730) al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista abilitato, utilizzando l’apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.
 

Se, invece, il contribuente presenta il modello Unico PF, la scelta deve essere espressa compilando e sottoscrivendo l’apposita sezione “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef” presente nel frontespizio del modello Unico, secondo le stesse modalità appena ricordate in relazione al modello 730.

 
Qualora il contribuente, invece, sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, la scelta relativa alla destinazione del cinque per mille può essere espressa:

 

 

  • compilando l’apposita scheda presente nell’ultima pagina del fascicolo 1 del modello Unico PF

 

 

ovvero

 

 

  • compilando l’apposita scheda allegata allo schema di Certificazione unica.

 

 

In entrambi i casi, il contribuente è tenuto a sottoscrivere anche l’ultimo riquadro presente sulla scheda, attraverso il quale lo stesso dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Una volta compilata, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione del modello Unico PF, con le seguenti modalità:

 

 

  • allo sportello di un ufficio postale, che provvederà a trasmetterla all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione è gratuito e l’ufficio rilascia apposita ricevuta

 

  • a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.), che deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scheda. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.

 

 

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente. La scheda può essere anche presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico. Ogni contribuente può esprime una sola scelta di destinazione del cinque per mille. La scelta per la destinazione del cinque per mille non è in alcun modo alternativa a quelle di destinazione dell’otto per mille e del due per mille; pertanto, possono essere espresse tutte e tre le scelte.
 

Le associazioni sportive dilettantistiche ammesse al riparto del cinque per mille: requisiti

 

Per poter partecipare al riparto della quota del cinque per mille le associazioni sportive dilettantistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

  • costituzione ai sensi dell’articolo 90, legge 289/2002

 

  • riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni

 

  • affiliazione a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni

 

  • presenza di un settore giovanile nell’ambito della propria organizzazione

 

  • effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.