atti-osceni-in-luogo-pubblicoEffusioni particolarmente spinte in luoghi frequentati, ma anche andare in giro nudi senza motivo, possono essere catalogati come atti osceni in luogo pubblico.


Quindi mettere in atto “bravate” di questo tipo può comportare conseguenze anche molto gravi.

Scopriamo dunque nello specifico cosa si intende con “atto osceno in luogo pubblico e quali rischi si corrono a livello amministrativo o penale.

Atti osceni in luogo pubblico

La definizione di atto osceno è contenuta nell’art. 529 del codice penale, secondo il quale: “Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore“.

Il concetto di pudore è leggermente differente rispetto a quello della pubblica decenza, intesa in senso generico e non con riferimento alla sfera sessuale.

Secondo la giurisprudenza è infatti atto osceno in senso stretto qualsiasi manifestazione di concupiscenza, sensualità, inverecondia sessuale, compiuta su altri o su se stesso.

Presupposto per la sanzione è il concetto di luogo pubblico:

  • chiunque può accedervi senza limitazioni di sorta (strade, piazze, giardini pubblici, ecc.) o a determinate condizioni (eventi su invito, eventi mondani)
  • chiunque può vedere l’atto anche se non può accedere direttamente al posto (si pensi all’abitacolo di un’automobile, visibile dai finestrini, o all’interno di un’abitazione, visibile dalle finestre).

Cosa si rischia?

Inizialmente l’art. 527 del codice penale italiano puniva con la reclusione da tre mesi a tre anni questo tipo di condotta, con la pena aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso alla presenza di minori.

Il primo comma dell’articolo è stato depenalizzato dal governo Renzi, con il d. lgs. 8/2016: pertanto il compiere atti osceni in luogo pubblico non è più una fattispecie penalmente rilevante ma costituisce un semplice illecito amministrativo, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 €.

Depenalizzazione non estesa invece alla fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 527: si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

In caso di ipotesi colposa (non determinata da volontà di nuocere), invece, l’attuale terzo comma dell’art. 527 stabilisce che «se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a euro trecentonove».

Un collegamento con l’attualità: il nudismo per strada

Ovviamente con “atti osceni” non si intendono, come abbiamo anticipato, solo atti riconducibili ad un esibizionismo per così dire “di coppia”.

Anche andare in giro nudi per strada, infatti, può rappresentare un caso di atto osceno in luogo pubblico.

Ha fatto scalpore, ad esempio, una notizia riportata dal quotidiano Gazzetta del Sud in questi giorni: un giovane nudo per le vie di Messina, che ha percorso diversi chilometri “senza veli” ed è stato immortalato in diverse zone del centro.

Il nudismo, in determinati contesti, può essere considerato reato. Può essere considerato tale, infatti, se praticato in luoghi non adatti all’esibizione del corpo, come ad esempio per strada, in treno o in autobus.

Al contrario, la Corte di Cassazione, in una Sentenza del 2000, ha stabilito che il nudo integrale, se praticato in luoghi (ad esempio, spiagge) riservati o frequentati solamente o prevalentemente da chi condivide il naturismo, non costituisce reato. Tuttavia può diventare nuovamente reato (sentenza della stessa Cassazione del 2012) se attuato in una spiaggia non riservata ai nudisti.

La recente proposta di FDI

Ha fatto anche discutere, infine, una recente proposta di legge di Fratelli d’Italia, presentata alla Camera da Edmondo Cirielli il 13 ottobre 2022, recante “modifiche all’articolo 527 del codice penale, in materia di atti osceni“.

Si tratta, in sintesi di una ripenalizzazione degli atti osceni in luogo pubblico, che come abbiamo visto sono stati precedentemente “depenalizzati”.

La nuova proposta recita testualmente, in linea con il testo originale: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, si mostra nudo o compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni“.

Nello specifico la proposta di legge prevede un inasprimento, con la reclusione “da due a sei anni” se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.

Vedremo nel prossimo futuro come si evolverà la disciplina normativa e se questa proposta diventerà effettivamente una legge dello Stato.

 

 


Fonte: articolo di Simone Bellitto