attestazione-soa-imprese-falliteIn un comunicato del Presidente dell’Anac indicazioni in merito all’attestazione di qualificazione SOA rilasciata alle imprese fallite autorizzate all’esercizio provvisorio dell’impresa.


Attestazione SOA rilasciata alle imprese fallite autorizzate all’esercizio provvisorio: le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con il Comunicato del Presidente, del 7 ottobre 2020, l’Anac ha fornito indicazioni interpretative ed operative in relazione alla sorte dell’attestazione di qualificazione rilasciata alle imprese fallite autorizzate all’esercizio provvisorio dell’impresa.

Queste Impese potranno così proseguire i contratti già stipulati.

Attestazione SOA rilasciata alle imprese fallite

Risulta chiarito dall’ANAC che a differenza di quanto stabilito dalla normativa previgente, l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati.

L’autorizzazione infatti non si applica alla partecipazione a nuove procedure di affidamento, dalle quali le imprese fallite sono escluse.

Il decreto Sblocca-cantieri ha infatti eliminato la previsione contenuta nel codice dei contratti pubblici che consentiva al curatore dell’impresa fallita di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto».

Conseguenza diretta di tali previsioni è che le imprese che si trovino in questa condizione potranno e dovranno mantenere l’attestazione di qualificazione ai soli fini della prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento.

Ciò in linea con il principio ormai consolidato di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione. Un principio che richiede il possesso di detti requisiti senza soluzione di continuità:

  • dal momento della presentazione della domanda di partecipazione all’aggiudicazione
  • e per tutta la fase di esecuzione.

E pertanto si precisa che l’adozione del decreto di autorizzazione alla continuazione provvisoria dell’esercizio dell’impresa sospende l’obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata all’impresa fallita. Quindi qualora il provvedimento di decadenza dell’attestazione di qualificazione per la carenza del requisito di cui sopra sia stato già adottato, lo stesso è revocato.

A questo link il testo completo del Comunicato dell’ANAC.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it