assunzioni-societa-partecipateLa Corte di cassazione con le sentenza n. 4897/2018, ha fornito importanti chiarimenti sulle assunzioni nelle Società Partecipate e la nullità delle medesime senza regole concorsuali adeguate. Regole che valgono anche per il periodo precedente al 2016?


In tema di società partecipate le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno in estrema sintesi evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica.

 

Si è osservato che «sussiste un inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica, poiché la prima costituisce l’atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, posto che sia la assenza sia la illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall’art. 35 del d.lgs n. 165 del 2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4, della Carta fondamentale.» (Cass. n.13884/2016).

 

Va, quindi, esclusa la portata innovativa dell’art. 19, comma 4, del lgs. n. 175/ 2016 che, nel prevedere espressamente la nullità dei contratti stipulati in violazione delle procedure di reclutamento, ha solo reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi sopra richiamati in tema di nullità virtuali.

 

In merito è utile evidenziare che sugli effetti del mancato rispetto degli obblighi imposti dall’art. 18 del d.I. n. 112/ 2008 la giurisprudenza di merito aveva espresso  orientamenti opposti, sicché la nuova normativa assume anche una valenza chiarificatrice della disciplina previgente.

 

Estese pertanto anche alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alla Pa nella fase del reclutamento di personale in quanto «l’erogazione di servizi di interesse generale pone l’esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell’interesse perseguono». Questo orientamento, precisa la Corte, non si pone in contrasto con le sentenze nn. 28330/2011 e 7759/2017 emesse dalle Sezioni Unite che hanno solo escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle procedure concorsuali e selettive previste dall’articolo 18, commi 1 e 2 del Dl 112/2008, orientamento che poi è stato travasato nell’attuale testo unico delle società pubbliche.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.