A quali condizioni è possibile dedurre le spese mediche generiche e di assistenza specifica per le persone disabili? Può beneficiarne la figlia della persona portatrice di handicap?
Giordano Fedeli
Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità (indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento) sono deducibili dal reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera b, Tuir). Sono considerati portatori di handicap (articolo 3, legge 104/1992) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento da parte della commissione medica istituita ai sensi della stessa legge 104/1992 (articolo 4) ovvero coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a: assistenza infermieristica e riabilitativa; personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; personale con la qualifica di educatore professionale; personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona disabile dai soggetti appena ricordati sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, paragrafo 2.2). Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica, che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.
Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale “parlante”, in cui, cioè, devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Ha diritto alla deduzione in esame anche il figlio che abbia sostenuto le spese per un genitore, sebbene non fiscalmente a carico.