Lo scorso 29 settembre il collegio di garanzia del Coni ha risposto a un quesito della Federazione italiana scherma in merito alla possibilità di votare per i minorenni nelle assemblee delle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche).
Il parere del CONI, nello specifico, riguarda la posizione degli associati minorenni e al loro diritto di voto nelle assemblee delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) in un momento in cui stanno lavorando per adeguare i loro statuti sociali ai requisiti stabiliti dall’articolo 6 del decreto legislativo 36/2021, con una scadenza entro il 31 dicembre 2023.
La domanda della FIS riguarda la presunta irregolarità dello statuto rispetto alla normativa vigente, che stabiliva che solo gli associati maggiorenni potevano partecipare attivamente alle assemblee.
Assemblee delle ASD, anche i minorenni possono votare?
Il parere del Collegio inizia con un’analisi della capacità di discernimento dei minori, sottolineando la conferma di questa capacità nell’ambito sportivo, cioè che “Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso“. Inoltre, la richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata considerando le capacità, inclinazioni e aspirazioni del minore, e può essere presentata da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.
Il parere prosegue con un’analisi dei diritti e degli obblighi derivanti dal tesseramento, inclusa la questione del diritto di voto dei minori nelle ASD. Si riflette sull’esercizio di tale diritto e sul principio di democraticità, con particolare attenzione al contrasto tra la previsione della legge fiscale e il principio di democraticità, specialmente nelle ASD con una maggioranza di associati minorenni.
Il Collegio di Garanzia non fornisce una conclusione definitiva, ma suggerisce che le ASD dovrebbero prevedere il voto in assemblea dei minori tramite i genitori nei loro statuti. Si afferma che il riferimento alla maggiore età nelle leggi è un requisito minimo che non impedisce ai genitori di esercitare il diritto di voto in rappresentanza dei loro figli. Questo sostiene l’idea di un genitore che agisce come rappresentante del figlio e compie atti validi ed efficaci nei suoi confronti, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed elettività delle cariche sociali.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it