Assegno Sociale, ecco come si determina il requisito dei 10 anni di soggiorno in Italia: alcuni utili chiarimenti.
Dal 2009 il legislatore ha imposto, quale ulteriore requisito per la concessione della prestazione assistenziale agli ultra 65 enni sprovvisti di redditi, l’accertamento di almeno 10 anni continuativi di soggiorno legale nel nostro paese. Tra i requisiti per la concessione dell’assegno sociale la legge impone non solo l’accertamento del requisito reddituale, vale a dire che il soggetto richiedente non risulti titolare di redditi ma anche l’accertamento dell’effettiva presenza del richiedente nel territorio nazionale. Presupposto imprescindibile per la concessione della prestazione è, infatti, la verifica del requisito della residenza del titolare in Italia, conseguenza quest’ultima del carattere inesportabile dell’assegno.
A differenza di quanto avviene per le prestazioni previdenziali, infatti, l’assegno sociale – al pari delle altre prestazioni assistenziali – non può essere corrisposto al di fuori del territorio nazionale. Al riguardo va precisato che il requisito di residenza deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione. Nel caso di comunicazione di trasferimento della residenza all’estero o qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga che la residenza effettiva non risulti in Italia come invece dichiarato, l’INPS procede alla revoca della prestazione.
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Assegno sociale: il requisito dei 10 anni di soggiorno legale
Oltre al predetto requisito l’articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 ha stabilito che dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale possa essere corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. La norma ha inteso, in questo modo, porre un argine al fenomeno – sentito dal legislatore di allora – di quei cittadini stranieri, soprattutto extracomunitari, ultra 65 enni che si trasferivano (legalmente) in Italia per seguire la famiglia riuscendo così ad agganciare il sostegno economico. L’assegno sociale spetta, infatti, non solo ai cittadini italiani ma anche agli stranieri, comunitari o extracomunitari, con la sola precisazione che per quest’ultimi occorre il possesso della carta di soggiorno o lo status di rifugiato politico. Per prevenire queste situazioni il legislatore ha posto la necessità di accertare un pregresso periodo di soggiorno legale in Italia, per comprovare un legame tra lo straniero ed il nostro paese.
A differenza della residenza, l’ulteriore requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno decennale continuativo in Italia una volta conseguito, è definitivo. Pertanto la sua sussistenza va rilevata solo in sede di domanda di riconoscimento dell’assegno e, come chiarito nella circolare INPS 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui s’è verificato. Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale. Ad esempio l’Inps considera soddisfatto il requisito nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2018 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010. E ciò anche se nell’ultimo decennio 2008-2018 il richiedente abbia trascorso alcuni anni all’estero. In merito a quest’ultimo requisito, occorre precisare che esso è entrato pienamente in vigore il 1° gennaio 2009, nel senso che già a partire da quella data esso deve sussistere con riferimento agli anni anteriori al 2009.
Per quanto riguarda gli stranieri il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni si rileva dal titolo, rilasciato dalla competente Autorità italiana, che i richiedenti la prestazione hanno l’obbligo di presentare a corredo della relativa istanza. Per quanto riguarda i cittadini italiani, il requisito in questione potrà essere desunto dal certificato di residenza ovvero, in caso di periodi di residenza remoti, dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune, ferma restando la possibilità per gli interessati di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n.445.