Assegno Divorzile, nel 2019 potrebbero essere apportate parecchie modifiche sostanziali, che approderanno in tempi brevi nell’Aula di Montecitorio.
Le nuove proposte ricalcano la legge approvata all’unanimità dalla Commissione Giustizia nella precedente legislatura, ma mai arrivata in Aula.
Tra le novità più importanti: l’introduzione dell’assegno a tempo; lo stop ad ogni obbligo di «corresponsione nel caso di unione civile, nuove nozze o convivenza stabile» dell’ex coniuge. E l’obbligo a collaborare per fornire la documentazione completa della situazione reddituale e patrimoniale, con la possibilità di prevedere per chi si oppone, ai fini del «calcolo dell’assegno veritiero», una sanzione pecunaria.
L’obiettivo della proposta – si legge nel testo – è quello di “fissare precise linee normative rispondenti all’esigenza di evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall’altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente debole“. Una “limitazione temporale” dell’assegno: quando l’ex coniuge potrà fare affidamento su un’altra entrata non continuerà a percepire l’assegno.
Già la Cassazione ha anticipato le regole
Già in precedenza la Cassazione, con la Sentenza n. 18287/2018, ha chiarito che
“il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequtiva ai sensi dell’art. 5. comma 6, della L. n. 898/1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno”.
A questo link il testo completo della Sentenza della Cassazione.
Qui invece il testo della proposta di legge della legislatura precedente.
come al solito verrà fatta una normativa che lascerà la completa discrezionalità ( anzi, chiamiamolo con il suo nome, arbitrio ) di valutare la convivenza ‘ stabile al giudice