assegno circolareLe novità sull’assegno circolare per il 2018: il vademecum dell’Abi sulle novità introdotte dalle norme antiriciclaggio.


Usare vecchi assegni può essere pericoloso. Ci si dimentica infatti di apporre su quelli di importo pari o superiore a mille euro la clausola “non trasferibile”? Si rischia una sanzione che può arrivare fino a 50mila euro. È quanto ricorda l’Abi (l’Associazione Bancaria Italiana), in un vademecum ad hoc.

 

L’assegno circolare è un titolo di credito “a vista” che consente di eseguire pagamenti senza che sia necessario far circolare denaro contante. Esso è quello predisposto dalla banca su richiesta del cliente: quest’ultimo deposita del denaro necessario al pagamento dell’assegno presso l’istituto di credito e questo rilascia il titolo.

 

Dunque, il pagamento dell’assegno è sempre certo, visto che i soldi sono stati versati prima ancora dell’emissione dell’assegno.

 

Per poter ottenere tale assegno è necessario farne espressa richiesta a un istituto di credito, il quale lo rilascia dopo che presso di esso sia stata depositata anticipatamente la somma di denaro corrispondente all’importo dell’assegno.

 

L’assegno circolare può essere richiesto non solo da titolari di conto corrente ma anche da coloro che ne siano sprovvisti.

 

Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono sempre riportare l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Oltre data e luogo di emissione, importo e firma. La dicitura “non trasferibile” è presente da anni sugli assegni consegnati dalla banca.

 

Si ricorda anche che, secondo l’art. 491 cod. pen.:

 

«Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.

 

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso».