Assegni Nucleo Familiare, importi 2019: l’Inps aggiorna i redditi ai fini del conseguimento degli ANF per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2019 ed il 30 giugno 2020.
Assegni Nucleo Familiare, importi 2019. Salgono i redditi che consentono l’attribuzione degli assegni per il nucleo familiare dal prossimo 1° luglio sino al 30 giugno 2020. La Circolare Inps 66/2019 ha fissato come di consueto la misura dei redditi a cui fare riferimento per la determinazione dell’importo dell’assegno a partire dal prossimo 1° luglio 2019. L’aggiornamento dei redditi risente dell’incremento dell’inflazione che lo scorso anno ha subito una ripresa dell’1,1%.
La legge n. 153/88 stabilisce, infatti, che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
Dal prossimo 1° luglio, pertanto, il limite reddituale minimo nei nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sale a 14.701,55 euro. A tale reddito corrisponde l’attribuzione di 137,5€ euro mensili in presenza di un figlio minore, importo che sale gradualmente al crescere della numerosità del nucleo familiare o in presenza di un soggetto inabile (anche maggiorenne).
Gli assegni, com’è noto, costituiscono un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. La misura della prestazione viene annualmente calibrata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (come nel caso dei nuclei monoparentali o con componenti inabili). Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
La domanda
La domanda volta al conseguimento dell’ assegno al nucleo familiare va rivolta al proprio datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. Il datore di lavoro deve corrispondere assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni. La domanda va presentata all’inps, invece, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operai agricoli dipendenti a tempo determinato, lavoratori iscritti alla gestione separata, o abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.