Gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli naturali sono assoggettati a tassazione?
In base a quanto previsto dal Tuir sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile Irpef di chi li percepisce gli assegni periodici. Questo se sono destinati al mantenimento dei figli.
Questi assegni sono spettanti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ovviamente spettano nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (articolo 3, comma, 3, lettera b, Dpr 917/1986).
Lo stesso Tuir, inoltre, non consente la deduzione dal reddito dell’erogante degli stessi assegni (articolo 10, comma 1, lettera b).
Alla luce del principio costituzionale che garantisce ai figli naturali il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori, e impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, il trattamento fiscale previsto per gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli legittimi si applica anche agli assegni periodici di mantenimento dei figli naturali, sempreché risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 5.2).
Sarà compito del contribuente produrre all’amministrazione finanziaria, che ne faccia richiesta in sede di controllo, tutta la documentazione idonea. Questo per comprovare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti legislativi prescritti per poter usufruire della detrazione in esame.