Assegno di disoccupazione pronto al debutto. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Nota Prot. numero 6704/2015 che reca le disposizioni attuative del nuovo ammortizzatore sociale previsto dal decreto Lavoro-Economia del 29 Ottobre 2015; il decreto regola l’erogazione del sussidio di ultima istanza a quei lavoratori in condizioni di bisogno che abbiano esaurito la Naspi risultando ancora disoccupati.
Dall’11 gennaio, sul portale cliclavoro sarà operativa una sezione ad hoc per consentire ai servizi per l’impiego d’inviare al ministero del lavoro i progetti personalizzati dei richiedenti, requisito indispensabile per avere la nuova indennità (se ne ha diritto dopo il periodo coperto dalla Naspi). L’istanza di accesso si presenterà, invece, compilando un form online dal sito dell’Inps; in particolare, occorrerà prima compilare questo form e in seguito, recandosi nel servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per la sottoscrizione di un “Progetto Personalizzato”, contenente in particolare l’impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro.
Le modalità con cui i servizi comunicano le caratteristiche di tale progetto, nonché gli eventuali aggiornamenti e i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni (decurtazione, sospensione e decadenza dal beneficio), oltre agli esiti del progetto medesimo, saranno stabiliti da un provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza StatoRegioni e il Garante della Privacy.
Il debutto dell’Asdi è previsto per quest’anno, in quanto spettante ai soggetti che hanno fruito entro il 31 dicembre 2015 della Naspi per la sua durata massima e che versino ancora in stato di disoccupazione al termine della Naspi. Potranno fruire dell’Asdi i lavoratori «componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore o i lavoratori che abbiano almeno un’età pari ad almeno 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato». La condizione di povertà viene determinata dal possesso «di una attestazione Isee, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore a 5mila euro. L’assegno verrà erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della Naspi per una durata massima di sei mesi.
L’importo dell’assegno è pari al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita, e comunque in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale (448,52 euro). La misura dell’importo sarà incrementata di un ammontare pari a un quinto dell’assegno sociale (89,7 euro) per il primo figlio a carico; di 116,6 euro per due figli a carico; di 140,8 euro per tre figli a carico e di 163,3 euro in caso di quattro figli.
Le condizioni. Come per la Nuova Aspi la corresponsione dell’Assegno è condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sarà obbligatoria, pena la perdita del beneficio. In caso di redditi derivanti da nuova occupazione l’assegno potrà, entro determinati limiti, essere parzialmente cumulati con l’assegno.
Fondi ed erogazione. L’Ammortizzatore sarà finanziato con un fondo istituito presso il Lavoro , la cui dotazione è pari a complessivi 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nel limite massimo dell’1% dello stanziamento, si potranno finanziare anche le attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, il monitoraggio, la valutazione e le iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza della misura. La gestione dell’ammortizzatore sarà effettuata dall’Inps, che lo riconoscerà in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande, perché in nessun caso il sostegno potrà essere erogato quando le risorse del Fondo saranno esaurite, salvo stanziamenti ulteriori.