Con la circolare numero 29 del 10 febbraio, l’Inps ha chiarito la gestione previdenziale degli artigiani e dei commercianti aderenti al nuovo regime dei minimi 2015 e al regime contributivo agevolato, introdotta dalla legge di stabilità 2015.
E’ previsto, infatti, che le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano aderito al nuovo regime fiscale agevolato possano optare anche per le agevolazioni di carattere previdenziale. L’agevolazione prevede che sia possibile determinare i contributi Inps applicando le aliquote contributive previste per artigiani e commercianti sul reddito dichiarato e senza applicare il minimale imponibile (da cui normalmente deriva la cosiddetta “quota fissa”).
Il contribuente non è, dunque, obbligato a versare la quota fissa e i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente deve presentare all’Inps.
Il comma 76 della disposizione citata prevede che i destinatari del regime contributivo agevolato siano i soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d’impresa.
I commi 54 e seguenti individuano la platea dei soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato in coloro che si trovino ad essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.
Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale. I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco di cui all’allegato n. 4 della novella (allegato 2).
Il regime agevolato in parola, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.
Consulta l’allegato: INPS.-Circolare-10-febbraio-2015-n.-29
FONTE: CGIA Mestre