Siglati gli accordi di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) alle disposizioni del D. Lgs. 148/2015 e di adeguamento delle quote di versamento alla bilateralità EBNA/EBAV.
Il 10 dicembre u.s. Confartigianato, le altre associazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL hanno siglato l’Accordo Interconfederale con cui si adeguano le fonti istitutive del Fondo di solidarietà bilaterale (FSBA) alle disposizioni di cui all’art. 27 del D. Lgs. 148/2015.
Il fondo FSBA è stato istituito, sulla base di quanto già disposto dalla Legge 92/2012, con gli Accordi Interconfederali del 29.10.2012, del 31.10.2013 e del 29.11.2013 ed è stato successivamente autorizzato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Economia con il decreto 86986 del 9 gennaio 2015, pubblicato in G. U. il 9 marzo 2015.
Il fondo FSBA è destinato a tutti i lavoratori dipendenti del settore artigiano e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro artigiani, anche con meno di 6 dipendenti. Al Fondo potranno aderire anche i dipendenti delle organizzazioni artigiane che hanno sottoscritto l’Accordo del 10 dicembre 2015, nonché i dipendenti degli enti e delle società dalle stesse costituite, promosse o partecipate.
L’Accordo prevede che il fondo eroghi due tipologie di prestazioni (non cumulabili e alternative fra loro):
- Assegno ordinario per una durata di 13 settimane nel biennio mobile: è corrisposto in presenza di accordo sindacale da cui risulti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, nei seguenti casi: a) Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche; b) Situazioni temporanee di mercato;
- Assegno di solidarietà per una durata di 26 settimane nel biennio mobile: è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, nel caso di riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Per quanto riguarda la contribuzione al fondo, l’accordo fissa, a partire dal 1° gennaio 2016, la nuova contribuzione a carico delle imprese allo 0,45%, la quale ingloba anche la quota parte a sostegno della bilateralità già raccolta e destinata a FSBA.
Inoltre, dal 1° luglio 2016 (o dal mese di effettiva operatività del fondo se antecedente a luglio 2016) l’aliquota sarà incrementata di un’ulteriore quota dello 0,15% a carico dei lavoratori con trattenuta in busta paga.
Le predette percentuali di contribuzione saranno applicate avendo come base di calcolo la retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore.
La raccolta della contribuzione continuerà ad essere operata mediante F24, utilizzando la specifica causale “EBNA”.
Si ricorda che il D. Lgs. 148/2015 pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di versare la contribuzione correlata all’INPS, con la possibilità di rivalsa sul Fondo. Al riguardo si attendono le istruzioni da parte di FSBA sulle modalità di richiesta delle somme versate dall’azienda.
In seguito alla definizione delle nuove quote di contribuzione ad FSBA le Parti Sociali dell’artigianato hanno deciso di rimodulare le quote di versamento alla bilateralità sia a livello nazionale che regionale.
In riferimento all’Accordo Interconfederale nazionale del 18 gennaio 2016 u.s., nel quadro di una complessiva revisione delle quote di versamento EBAV sia di primo che di secondo livello, le Parti Sociali a livello regionale hanno deciso, in prima battuta, di procedere alla sospensione della raccolta delle quote di secondo livello destinate alle sospensioni per mancanza di lavoro fino a concorrenza di un importo massimo pari ad euro 2,27 a carico azienda e di euro 0,75 a carico dipendenti. Tale decisione è stata adottata alla luce della futura erogazione da parte di FSBA dell’assegno ordinario nei casi di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro e comporta, come diretta conseguenza, l’assenza per l’anno in corso (2016) della relativa prestazione EBAV (modello D06).
Le parti sociali hanno inoltre deliberato che i versamenti delle quote di primo e di secondo livello sono dovute indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato e che esse siano dovute per intero anche per i lavoratori part-time a prescindere dall’orario di lavoro pattuito.
Sono state conservate le regole in essere riferite al limite dell’imponibile fiscale (€ 300) per il versamento delle quote riferite alla bilateralità.
Nella giornata di lunedì 1 febbraio 2016 saranno pubblicate sul sito www.ebav.it le nuove tabelle, con validità dal 1 gennaio 2016, relative alle quote mensili della bilateralità e FSBA, alle quote mensili di 2° livello, alle casistiche particolari ed il prospetto delle regole di calcolo EBAV FSBA.