Il Ministero del Lavoro con due interpelli fornisce importanti chiarimenti in ordine ai rapporti di lavoro a chiamata instaurati sulla base del regio decreto 2657/1923 e all’orario di lavoro degli apprendisti minorenni.
Interpello n. 10 – Lavoro a chiamata: applicazione del Regio Decreto n. 2657/1923 alla luce del D. Lgs. 81/2015.
Con l’interpello n. 10 il Ministero del lavoro è stato chiamato a pronunciarsi su un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, concernente la disciplina del contratto di lavoro intermittente. In particolare si è chiesto se, in virtù di quanto disposto dall’art. 55, comma 3 del D. Lgs. 81/2015 – ai sensi del quale “sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti” – sia ancora possibile riferirsi all’elenco delle attività a carattere discontinuo di cui alla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 richiamato nel D.M. 23 ottobre 2004, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti.
Il Ministero, alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015, afferma che il D.M. 23 ottobre 2004, sebbene emanato nella vigenza della previgente normativa, è da considerarsi ancora vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.
Interpello n. 11 – Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale: orario di lavoro dei minorenni.
Con l’interpello n. 11 il Ministero del Lavoro ha risposto al quesito con cui si chiedeva se i minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, siano o meno soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.
La risposta del Ministero prende le mosse dal disposto dell’art. 1, lett. a) e b), e 18 della L. n. 977/1967, e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, i quali, oltre a definire i concetti di “bambino” e “adolescente”, conciliano l’interesse del bambino/adolescente all’assolvimento dell’obbligo scolastico con la prestazione di un’attività lavorativa.
Alla luce della ricostruzione del quadro normativo vigente, il Ministero conclude che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che come evidenziato costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi del disposto di cui all’art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.”