Ecco una panoramica, fornita dall’Inps, sulle agevolazioni contributive previste per i datori di lavoro in materia di apprendistato di primo livello.
Nel mondo del lavoro, l’apprendistato di primo livello è un’opzione sempre più attraente per i datori di lavoro. Questa forma di contratto offre vantaggi significativi, in particolare per coloro che occupano un numero limitato di dipendenti, ovvero nove o meno. Vediamo quali agevolazioni contributive sono disponibili per i datori di lavoro in queste situazioni.
L’Inps, nel recente messaggio 3618/2023 ha fatto il punto su tutte le disposizioni allo stato attuale su questo importante e interessante argomento.
Apprendistato di primo livello: le agevolazioni contributive
Per il primo anno di rapporto di lavoro, i contributi ammontano all’1,5% della retribuzione, aumentando al 3% per il secondo anno e al 5% a partire dal terzo anno. Da notare che questi contributi non sono applicabili alla cassa integrazione guadagni, che invece ha una contribuzione variabile a partire dal 1° gennaio 2022.
Un aspetto importante da considerare è l’assenza del ticket di licenziamento e del contributo alla disoccupazione (pari all’1,61%).
Per i datori di lavoro con nove o meno dipendenti, ci sono ulteriori riduzioni contributive. L’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che l’aliquota complessiva del 10% a carico di questi datori di lavoro viene ridotta in base all’anno di validità del contratto.
Questa riduzione è di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e del 7% per il secondo anno. Il livello di aliquota del 10% rimane invariato per i periodi contributivi successivi al secondo anno.
Per quanto riguarda gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da parte di datori di lavoro con nove o meno dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale è calcolata, nei primi 24 mesi, secondo le disposizioni della legge n. 296/2006.
A partire dal 25° mese, questa aliquota si riduce al 5%, come stabilito dall’articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Infine, va notato che la riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2022 ha esteso le tutele in materia di ammortizzatori sociali ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia.
In aggiunta, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, inclusi gli apprendisti professionalizzanti, sono ora beneficiari delle integrazioni salariali agricole, con conseguente contribuzione da parte dei datori di lavoro. Le imprese cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore agricolo sono soggetti a specifiche regole di contribuzione.
Infine, per gli apprendisti, l’aliquota contributiva è del 5,84% della retribuzione imponibile per l’intera durata del periodo di formazione.
Il testo completo del messaggio dell’Inps
Potete consultare qui il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it