Una recente sentenza della Cassazione affronta il tema, mettendo nero su bianco se questo gesto provocatorio può assurgere ad un vero e proprio reato penale.
Applauso ironico verso Pubblico Ufficiale: a decidere nella fattispecie sull’implicazione penale del gesto è la Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con la sentenza del 28 novembre 2019, n. 48555.
Nello specifico all’esame del caso la Cassazione esaminava la possibilità di considerare il medesimo gesto come configurabile alla categoria del “reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale”.
Applauso ironico a Pubblico Ufficiale: è oltraggio al medesimo?
Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un pubblico ufficiale (nella fattispecie del caso si trattava di un magistrato in udienza), rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica le espressioni o gli apprezzamenti che investono la legittimità o l’opportunità del provvedimento in sé considerato, non invece quelli rivolti all’ufficiale.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che l’esercizio del diritto di critica presuppone che le espressioni debbano essere contenute in termini corretti e misurati. E non assumano toni lesivi della onorabilità del destinatario.
L’orientamento dell’art. 343 cod. pen. è la tutela dello Stato nell’esercizio della funzione giudiziaria. Ed il reato sussiste quando tale interesse si lede con espressioni di scherno o di minaccia nei confronti di chi in quel momento esercita la funzione pubblica.
La Corte di appello, nel confermare la sentenza impugnata, ha escluso la ricorrenza della scriminante del libero esercizio del diritto di critica nei confronti del magistrato requirente. Avvenuto in occasione della lettura del dispositivo della sentenza che aveva condannato il ricorrente. Questo poiché il dissenso era stato espresso con modalità offensive e non invece realizzando un “mero sfogo difensivo” rivolto a disapprovare l’attività del Pubblico Ministero.
L’applicabilità della scriminante di cui all’art. 598, comma primo, cod. pen., presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia e non siano adoperate contro la persona che rappresenta l’autorità giudiziaria.
Conclusioni
Nel caso di specie, l’espressione indirizzata al P.M. ha assunto una evidente e obbiettiva natura oltraggiosa per le modalità irriguardose e perentorie con cui è stata proferita. Proprio alla stregua del contegno irrispettoso dell’imputato, accompagnato da eloquente gestualità dell’ironico applauso.
Quindi, in buona sostanza, l’oltraggio a pubblico ufficiale può essere integrato tanto da una frase offensiva quanto anche da un semplice gesto “muto”. Tale gesto deve avere un contenuto di disprezzo, così come socialmente inteso nel contesto culturale in cui si proferisce.