Il Consiglio di Stato con la pronuncia 1745/2018, si occupa di Gare d’Appalto online e di ritardi nella partecipazione per l’Impresa dovuti a software lento.
Dalla ricostruzione dettagliata delle operazioni di presentazione dell’offerta per via telematica risultava inequivocabilmente che la trasmissione dell’offerta era stata interrotta dal sistema telematico ricevente mentre era in corso la 3ª delle 4 fasi di trasmissione dell’offerta: infatti alle ore 16:00 e 10 secondi era ancora in corso l’operazione numero 3, allegazione del “file PDF” firmato.
L’interruzione automatica del caricamento del suddetto “file” sul portale aveva impedito alla concorrente di eseguire la 4ª e ultima operazione, consistente nel “cliccare” sul pulsante “carica PDF firmato” per completare il processo tramite il salvataggio e la trasmissione della busta telematica contenente l’offerta economica; – il disciplinare di gara prevedeva che l’offerta dovesse essere ricevuta – e non solo spedita- entro il termine stabilito, quindi l’omessa trasmissione del “file PDF” firmato entro il termine stabilito aveva legittimamente impedito, qualora effettivamente il termine fosse stato superato nel corso delle operazioni di caricamento del file, la valida trasmissione dell’offerta.
In una prospettiva generale, da un lato vi è l’esigenza di imparzialità che vincola tutti i concorrenti a rispettare uno stesso termine, entro il quale procedere agli adempimenti: è infatti rimesso alla capacità dell’operatore economico e alla sua responsabilità imprenditoriale, l’utilizzo del tempo disponibile per predisporre e di inoltrare la documentazione richiesta per la gara (Consiglio di Stato 39 / 2017; Tar Napoli 5736 / 2017).
Solo in casi di sicura buona fede, è ammesso il «soccorso procedimentale» (articolo 6 legge 241 / 1990), in particolare se vi sono malfunzionamenti o rallentamenti nel sistema di presentazione delle domande (Tar Lazio 2272/2018, relativa un caso di progetti di ricerca industriale).
Ciò posto, la Sezione è dell’avviso che il riferimento al giorno 15.6.2016 e alle ore 16.00, sia nel bando che nel disciplinare di gara, quale termine ultimo di presentazione delle offerte, debba essere inteso nel senso che le offerte che provengono oltre tale orario, e cioè dalle 16.00.01 in poi, sono tardive e quindi legittimamente non avrebbero potuto essere prese in considerazione dalla stazione appaltante.
In allegato il testo completo della Sentenza.