CCIAL’impresa che non detiene la specifica attività prevista dall’appalto nel proprio certificato camerale, può essere legittimamente esclusa dalla gara. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza nr. 4768/2015. Una Cooperativa Sociale impugnava avanti al TAR il provvedimento del Comune, avente ad oggetto la sua esclusione dalla procedura negoziata per l’affidamento del servizio gestione del canile/gattile municipale e del servizio di cattura cani randagi o vaganti, di cani e gatti incidentati, servizi connessi previsti dalla Legge regionale.

 

La Commissione di gara, prima dell’aggiudicazione provvisoria del servizio, procedeva ad una verifica ricognitiva in ordine al possesso da parte dei concorrenti dei requisiti previsti. All’esito di tale verifica, la commissione riteneva la Cooperativa carente del requisito di idoneità professionale, in quanto il suo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, allegato alla domanda di partecipazione alla gara, non prevedeva anche lo svolgimento del servizio di cattura cani randagi o vaganti, di cani e gatti incidentati e pertanto il Comune con l’impugnato provvedimento dirigenziale, disponeva l’esclusione della Cooperativa dalla gara.

 

La cooperativa impugnava il provvedimento di esclusione, deducendone l’illegittimità, deducendo di aver svolto le stesse attività previste dal bando presso altre Pubbliche Amministrazioni, sicché tale comprovato profilo sostanziale doveva prevalere sul dato formale delle risultanze del certificato camerale, nonché la violazione dell’art. 46 cod. contratti per la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Il T.A.R. respingeva l’impugnativa, e l’appellante cooperativa ha riproposto in appello tutte le censure dedotte in primo grado.

 

Preliminarmente – ha rilevato il CdS – va rilevato che l’Amministrazione comunale ha previsto, tra i requisiti di idoneità professionale per poter partecipare alla gara, l’iscrizione al Registro delle Imprese o all’albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.1A.A.) per attività corrispondente al servizio da affidarsi con la gara. In tale registro l’appellante Cooperativa risultava iscritta per lo svolgimento di «servizi di allevamento, custodia e di accudimento di animali domestici, apicoltura», ritenuta non corrispondente a quella richiesta dal bando, comprendente, oltre alla gestione del canile e del gattile municipale, anche la cattura di cani randagi e gatti che avessero subito incidenti, nonché il servizio quotidiano di pronto soccorso veterinario e profilassi sanitaria degli animali.

 

Al riguardo il Collegio ha rilevato che nel bando di gara era espressamente indicato l’oggetto dell’appalto, inerente al relativo requisito, da comprovare con certificazione camerale, che comprendeva anche la «cattura cani randagi e gatti che abbiano subito incidenti nonché il servizio quotidiano di pronto soccorso veterinario e profilassi sanitaria degli animali», che ictu oculi rappresenta un’attività estranea rispetto «all’allevamento, custodia e accudimento animali domestici», per le quali svolge la propria attività l’appellante in base alle risultanze del certificato camerale.

 

È indubbio quindi che l’attività che l’appellante poteva svolgere in base alla certificazioni camerali era «minore» in senso quantitativo e qualitativo rispetto a tutte le attività previste dal bando di gara, sicché la Commissione di gara ha legittimamente provveduto, ancorando le proprie determinazione –come era sancito dal bando di gara alla certificazione della Camera di Commercio, che era chiara ed univoca nel suo contenuto descrittivo: la valutazione di eventuali attività svolte, ma non risultanti dalla certificazione camerale, avrebbe comportato una violazione della lex specialis della gara. Con altra censura, parte appellante lamenta l’erroneità della mancata richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti, cioè la mancata applicazione del principio del soccorso istruttorio, in quanto la Commissione di gara avrebbe dovuto attivare tale attività istruttoria con conseguente invito alla Cooperativa a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti o delle dichiarazioni presentate.

 

Nella fattispecie in esame, come evidenziato nella disamina del precedente motivo, non vi era però alcuno spazio per un soccorso istruttorio, che può essere esplicato quando il testo della certificazione camerale determini incertezze sulla sua reale portata, mentre, in questo caso, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, non sussisteva alcuna incertezza interpretativa.

 

Il «soccorso» sarebbe stato illegittimo, perché, in violazione della par condicio tra i concorrenti, avrebbe consentito una produzione ex post di documentazione per comprovare requisiti, di cui non vi era alcuna traccia o un principio di prova nella certificazione camerale. Conclusivamente, il Collegio ha rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, l’esclusione non è stata formalisticamente determinata dalla riproduzione della dicitura del bando, mma per insussistenza di un requisito sostanziale, come desumibile dalle indicazioni contenute nel certificato camerale. L’appello è stato pertanto respinto.